ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05419

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 463 del 03/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 03/03/2021
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 03/03/2021
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 03/03/2021
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 03/03/2021
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 03/03/2021
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 03/03/2021
CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA 03/03/2021
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 03/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05419
presentato da
ALBANO Lucia
testo di
Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463

   ALBANO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FRASSINETTI, RIZZETTO, BUCALO, CIRIELLI e VARCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   la Croce rossa italiana (Cri) dispone del corpo militare ausiliario delle Forze armate, volontario, con compiti di emergenza in pace e guerra, con 19.314 unità, che in emergenza svolge il soccorso sanitario di massa, attraverso reparti, unità e formazioni campali (gruppi sanitari mobili ospedali da campo, treni ospedali, posti di soccorso) supportando la protezione civile;

   il personale militare viene richiamato in servizio quando si verificano le necessità di impiego previste dalla legge e per il 2020, nell'emergenza Covid-19, sono stati impegnati 9.713 militari, a supporto delle Forze armate (in attività presso la Sala Covid, Comando operativo interforza difesa) e in attività di emergenza Covid-19;

   l'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e all'indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con qualifica di impiegati o di operai, che, per qualunque esigenza nelle Forze armate, vengano richiamati alle armi;

   il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha sì previsto la riorganizzazione della Cri, ridefinendola persona giuridica di diritto privato, ma questa è autorizzata a operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario, conformemente alla Convenzione di Ginevra, e a «svolgere attività ausiliaria delle Forze armate, in Italia e all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie» (Articolo 1, comma 4, lettera g));

   il medesimo decreto definisce il Corpo militare e il Corpo infermiere volontarie Cri ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti soci dell'Associazione, contribuendo all'esercizio della funzione ausiliaria delle Forze armate (articolo 5, comma 1); il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare), che prevede la conservazione del posto di lavoro, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 (articolo 5, comma 2);

   con la circolare Inps n. 13 del 5 febbraio 2021, a seguito di pareri espressi dal Ministero della difesa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, considerata l'Associazione della Croce rossa italiana esclusa dal novero delle Forze armate, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta Associazione, non è prevista l'indennità di cui alla legge n. 653 del 1940;

   a seguito della suddetta circolare, che, tra l'altro, cita l'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, la maggior parte del personale in servizio ha dovuto chiedere il congedo anticipato, vista l'improvvisa sospensione della garanzia di indennizzo e della conservazione del posto di lavoro;

   il servizio effettuato è gratuito e senza retribuzione e il decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che i volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte negli elenchi, impiegati in attività di protezione civile, abbiano diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico previdenziale;

   il trattamento di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, parla di «indennità mensili pari alla retribuzione» in caso di richiamo alle armi, alla stregua di quello previsto dagli indennizzi di cui all'articolo 39 del nuovo codice della protezione civile; stesso trattamento è previsto per i volontari del soccorso alpino del Cai, di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e al decreto del 24 marzo 1994, n. 379, in base alla circolare Inps del 9 febbraio 2016 –:

   per quale motivo, in un periodo di estrema emergenza, in piena pandemia, i 9.713 volontari del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui in premessa si vedano negati dall'Inps la tutela del posto di lavoro e della retribuzione, con la conseguenza di numerose richieste di congedo, tutela che, invece, è riconosciuta, ad esempio, ai volontari del Cai per esercitazioni e soccorsi.
(5-05419)