ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05412

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 463 del 03/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZANICHELLI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2021
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2021
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/03/2021
Stato iter:
03/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/03/2021
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/03/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/03/2021
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/03/2021

SVOLTO IL 03/03/2021

CONCLUSO IL 03/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05412
presentato da
ZANICHELLI Davide
testo di
Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463

   ZANICHELLI, MARTINCIGLIO, CHIAZZESE e CURRÒ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi 288-290, della legge di bilancio 2020, detta misure premiali per gli acquisti tramite l'utilizzo degli strumenti di pagamenti elettronici cosiddetto cashback, stabilendo il diritto al rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base di criteri individuati da successive disposizioni attuative, mentre l'articolo 1, comma 1097, della successiva legge di bilancio 2021, chiarisce che i rimborsi attribuiti, non concorrono a formare il reddito del percipiente, per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale;

   i suesposti interventi rientrano all'interno di un ampio piano integrato, predisposto dal Governo, di misure tese a favorire la transizione dall'uso del contante al digitale e di contrasto all'evasione fiscale e si sono dimostrate, a giudizio degli interroganti, valide e condivise da coloro che hanno aderito, come dimostrano l'elevato numero di iscritti, circa 6 milioni, e i quasi 10 milioni di strumenti di pagamento registrati, così come l'elevato incremento delle identità digitali che in questo modo avranno una più agevole interfaccia con la pubblica amministrazione;

   al riguardo, l'avvio del piano cashback, avvenuto l'8 dicembre 2020, è stato tuttavia caratterizzato da alcune difficoltà, in relazione agli acquisti effettuati anche con le ricariche di strumenti di pre-pagamento che talvolta consentono di usufruire doppiamente del cashback o che consentono in altri casi l'acquisto successivo di beni e/o servizi attraverso canali digitali, consentendo così un ulteriore rimborso del 10 per cento in talune fattispecie di transazioni non propriamente affini agli scopi per cui era concepito l'incentivo;

   gli interroganti evidenziano inoltre che, con riferimento ai divieti di frazionamenti dei pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, riferibili al medesimo acquisto presso lo stesso esercente, tale disposizione, inizialmente contenuta nel testo iniziale del decreto ministeriale (in un comma dell'articolo 8), è stata tuttavia soppressa, come risulta dalla pubblicazione ufficiale del medesimo provvedimento attuativo del 24 novembre 2020, n. 156, che reca le condizioni e i criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (supercashback), determinando così un incentivo per coloro i quali, scorrettamente, frazionano taluni acquisti, ad esempio, presso distributori automatici –:

   quali orientamenti di competenza il Ministro interrogato intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e alle criticità in precedenza richiamate e quali iniziative intenda intraprendere al fine di incrementare i livelli di efficienza ed equità del cashback di Stato, misura che rappresenta comunque uno strumento utile e apprezzabile per incrementare la digitalizzazione del Paese e la promozione delle transazioni elettroniche.
(5-05412)
(Presentata il 2 marzo 2021)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05412

  In relazione a quanto richiesto con l'interrogazione in riferimento, inerente al programma cashback, giova precisare che l'iniziativa Cashback si introduce nell'ambito delle misure per la «Strategia Italia cashless», volta a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. A tal riguardo, si ritiene comunque utile rammentare che l'iniziativa in esame prevede la corresponsione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione effettuino acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Le condizioni, i criteri e le modalità operative per la corresponsione di tali rimborsi sono disciplinati con apposito regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il n. 156 del 24 novembre 2020.
  Terminato il periodo sperimentale di applicazione del Programma, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è subentrata l'operatività del Programma Cashback ordinario, articolato in tre periodi semestrali. In ciascun periodo di riferimento, al fine di accedere al rimborso pari al 10 per cento dell'importo di ciascuna transazione, gli aderenti dovranno effettuare un minimo di 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici. Sono presi in considerazione gli acquisti di valore massimo fino a 150 euro, e le operazioni di importo superiore concorrono all'attribuzione del rimborso fino al limite di tale somma. Il rimborso Cashback ordinario è, in ogni caso, determinato su un valore complessivo di transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro in ciascun semestre.
  Accanto al rimborso appena descritto, è prevista l'operatività, sempre a decorrere al 1° gennaio 2021 e su base semestrale, di un «Rimborso speciale» (cd. «Super Cashback») pari a 1.500,00 euro da assegnare ai primi centomila aderenti che, in ciascun periodo di riferimento, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni, per acquisti con strumenti di pagamento elettronici.
  In relazione allo specifico quesito riportato nell'interrogazione, con riferimento ai comportamenti anomali segnalati, si precisa che è in atto una costante attività di monitoraggio del Programma da parte della PagoPA S.p.A. al fine di individuare e verificare le operazioni anomale, che in quanto tali possano essere considerate passibili di esclusione dall'ambito di applicazione del Programma cashback.
  Infine, con riferimento alla possibile individuazione di iniziative volte ad incrementare i livelli di efficienza del Programma Cashback, si rappresenta che sono attualmente all'esame diverse soluzioni alla luce delle evidenze emerse dal monitoraggio sopra richiamato.