ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05410

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 463 del 03/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 02/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/03/2021
Stato iter:
15/03/2022
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2021

RITIRATO IL 15/03/2022

CONCLUSO IL 15/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05410
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463

   UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   come emerso da un articolo de Il Sole24Ore del 23 febbraio 2021, anche in seguito alla Brexit, dal 1° gennaio 2021, ai fini della tassazione Ivie, per gli immobili posseduti da cittadini italiani nel Regno Unito, non sarà più valido il criterio del valore catastale, ma quello del costo di acquisto o del valore di mercato;

   in particolare, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del luglio 2012 era stato chiarito che per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti al See spazio economico europeo, che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni, il valore da utilizzare a fini della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale;

   orbene, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sembra indicare che, così come stabilito dalla circolare suddetta, per gli immobili posseduti nel Regno Unito, non si potrà più utilizzare ai fini Ivie il valore catastale come determinato ai fini della «Council tax», ma si renda applicabile il criterio del costo di acquisto o il valore di mercato;

   si tratta, pertanto, di un aumento improvviso ed esponenziale dell'imposta per migliaia di contribuenti e risparmiatori italiani alla luce dell'elevato costo nominale degli immobili situati nel Regno Unito, che dunque rischiano di rimanere vittime ignare della Brexit, in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di acquisti effettuati ben prima del referendum del 2016;

   il continuo scambio di informazioni a livello bilaterale tra le autorità fiscali italiane e britanniche continuerà anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative di competenza per prevedere il mantenimento del valore catastale, definito dalla «Council Tax» britannica, per calcolare l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) dovuta dai cittadini italiani residenti o perlomeno per utilizzare il citato parametro per gli immobili acquistati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
(5-05410)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

doveri del cittadino

cittadino della Comunita'

scambio d'informazioni