ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05398

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 462 del 24/02/2021
Firmatari
Primo firmatario: VISCOMI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/02/2021
Stato iter:
24/03/2021
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/02/2021

RITIRATO IL 24/03/2021

CONCLUSO IL 24/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05398
presentato da
VISCOMI Antonio
testo di
Mercoledì 24 febbraio 2021, seduta n. 462

   VISCOMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», ha previsto, all'articolo 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Inail;

   come espressamente disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, l'esonero di cui si tratta spetta ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni cosiddette svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria, ovvero l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività;

   con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con un'agenzia di somministrazione, si evidenzia che l'Inps con messaggio 11 gennaio 2021 n. 72, confermato poi con circolare 22 febbraio 2021 n. 33, ha interpretativamente previsto che il beneficio in esame non sia riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un'agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva secondo l'istituto assicuratore, la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore;

   siffatta interpretazione assicura il predetto beneficio alle sole agenzie di somministrazioni che abbiano la sede legale ubicata in una delle regioni svantaggiate, senza tener conto del luogo dove ha sede l'azienda che utilizza il lavoratore in somministrazione; da ciò la paradossale conseguenza di estendere il beneficio denominato «decontribuzione sud» ai lavoratori utilizzati da aziende o unità operative di aziende con sede in regioni settentrionali, se e a condizione che siano assunti da agenzie di somministrazione con sede legale in regioni svantaggiate e tuttavia di negarlo ai lavoratori assunti da agenzie con sede legale nelle regioni settentrionali, ma utilizzati da aziende operanti al sud, nelle regioni svantaggiate;

   poiché il costo del lavoro in somministrazione sopportato dall'azienda utilizzatrice è direttamente correlato al costo del lavoro sopportato, come datore di lavoro, dall'agenzia di somministrazione, ne segue un evidente effetto distorsivo rispetto agli obiettivi della misura legislativa finalizzata al sostegno dell'occupazione nelle regioni meridionali –:

   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché sia rivisto l'orientamento espresso dall'Inps o almeno per ridurre gli effetti distorsivi derivanti dalla risposta interpretazione formulata dall'Inps nel citato messaggio n. 72 del 2021 e nella successiva circolare n. 33 del 2021.
(5-05398)