Legislatura: 18Seduta di annuncio: 457 del 26/01/2021
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/01/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 09/02/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/01/2021
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/01/2021
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/02/2021
FOTI, BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020 si è pronunciata sul tema della disciplina riguardante l'esenzione Imu in situazioni di nucleo famigliare scisso;
l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (così come l'articolo 1, commi 739 e seguenti, della legge 160 del 2019 che disciplina la «nuova Imu») è sempre stato interpretato, anche dalla maggior parte dei comuni, nel senso che, se i coniugi risiedevano anagraficamente in comuni diversi, l'agevolazione spettava solo sulla dimora principale, a meno che non si potesse applicare ad entrambe le unità immobiliari, laddove fosse dimostrata la necessità per i coniugi di risiedere anagraficamente in comuni diversi;
con l'ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che, perché possa operare l'esenzione, il possessore e il suo nucleo famigliare debbano non solo dimorare, ma anche risiedere anagraficamente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre nell'ipotesi di diversa residenza anagrafica dei coniugi e, quindi, «scissione» del nucleo famigliare, nessun immobile può beneficiare dell'agevolazione –:
se, il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative che permettano di usufruire dell'agevolazione anche nel caso di «scissione» del nucleo famigliare.
(5-05325)