ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 453 del 18/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: BARTOLOZZI GIUSI
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 18/01/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/01/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/01/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05285
presentato da
BARTOLOZZI Giusi
testo di
Lunedì 18 gennaio 2021, seduta n. 453

   BARTOLOZZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni cosiddette svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (cosiddetta «decontribuzione Sud»), pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

   in merito è poi intervenuta la nota Inps 11 gennaio 2021, n. 72, circa il calcolo dell'esonero contributivo cosiddetta «decontribuzione Sud» sulla tredicesima mensilità a mente della quale in considerazione dell'espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell'esonero (ottobre 2020-dicembre 2020), la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre;

   i datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l'esonero in argomento sull'intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell'importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte;

   la maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021;

   ma anche tale «concessione» di differire il recupero alla denuncia di competenza di gennaio 2021 appare un errore tecnico, perché, a giudizio dell'interrogante, violerebbe la delibera del consiglio di amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, che differisce al terzo mese successivo, senza aggravio di sanzioni ed interessi, il termine per regolarizzare differenze contributive scaturenti da novità normative o amministrative;

   ciò premesso, risulta evidente, ed assai grave per il Sud, l'errore di impostazione della nota Inps e probabilmente, ancor prima, del provvedimento normativo –:

   se non ritenga di dover adottare iniziative per prevedere, come base di calcolo della suesposta decontribuzione Sud da applicare alla tredicesima mensilità, l'intera annualità 2020, in luogo del trimestre ottobre/dicembre 2020;

   se il Governo non ritenga, anche alla luce della difficile situazione economica, di adottare iniziative per differire il recupero della maggior somma da versare a marzo 2021 in luogo di gennaio 2021, al fine di consentire ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo del versamento a loro carico.
(5-05285)