ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05226

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 446 del 27/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: GOLINELLI GUGLIELMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 27/12/2020
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 27/12/2020
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/12/2020
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/12/2020
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/12/2020
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 27/12/2020
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 27/12/2020
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 27/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05226
presentato da
GOLINELLI Guglielmo
testo di
Domenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446

   GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e PATASSINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:

   il comma 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 individua i beneficiari del credito d'imposta nelle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 – in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Ai sensi del comma 186 dell'articolo 1 della medesima legge possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito;

   in una nota del 17 novembre 2020 la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Dg Agri) della Commissione europea esprime un parere sulla cumulabilità del credito d'imposta, di cui ai suddetti commi della legge di bilancio per il 2020, affermando che le agevolazioni possano essere cumulate con le agevolazioni del programma di sviluppo rurale (PSR) ma solo entro le aliquote di sostegno previste dall'allegato II del regolamento (UE) 11305/2013, pur riconoscendo che le norme statali introducono misure che non costituiscono «aiuto di Stato»;

   la nota della Dg Agri lascia comunque dei dubbi, e se anche la si volesse considerare solo una questione meramente tecnica, questa però impedirebbe alle regioni, responsabili dei Psr e agli imprenditori agricoli italiani, che investono e vogliono innovare per essere competitivi a livello europeo e internazionale, di poter usufruire delle disposizioni fiscali generali che, in questo momento di crisi economica, derivante dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia, sarebbero di fondamentale aiuto;

   a parere dell'interrogante la nota della Dg Agri ha alcune criticità e incongruenze quali: la Commissione stessa nella nota ammette che i crediti di imposta previsti dalla legge di bilancio per il 2020 non possono essere qualificati come «aiuti di Stato»; il suddetto credito d'imposta dovrebbe essere considerato come disposizione emanata nell'ambito dell'autonomia fiscale dello Stato membro e pertanto, visto che non costituisce un «aiuto di Stato», non essere considerato influente sul livello di contribuzione disposto dal regolamento (UE)1305/2013, in quanto non esenta le imprese da una parte del normale onere fiscale, ma costituisce, seppur temporaneamente, l'onere fiscale a cui sono sottoposte le imprese nell'ambito dell'autonomia fiscale dello Stato italiano; l'interpretazione e la conseguente applicazione data dalla Dg Agri, a parere dell'interrogante, vessa esclusivamente lo sviluppo rurale, ma appare motivata da una interpretazione che entra nel merito del generale sistema fiscale italiano e che quindi dovrebbe riverberare su tutti i settori economici e sui rispettivi regimi di aiuto sostenuti da tutti i fondi europei;

   questa interpretazione della Dg Agri allarma le regioni, gli imprenditori agricoli e l'interrogante sugli effetti devastanti che potrebbero generarsi se la medesima interpretazione venisse pedissequamente applicata dallo Stato italiano nel settore agricolo e agroalimentare –:

   se non intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, presso le opportune sedi europee affinché l'interpretazione data dalla Dg Agri sia sottoposta agli opportuni approfondimenti, al fine di meglio chiarire la questione esposta in premessa;

   se l'interpretazione della Dg Agri venisse confermata, ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché questa venga puntualmente applicata in tutti gli Stati membri.
(5-05226)