ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05224

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 446 del 27/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: TUZI MANUEL
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT delegato in data 27/12/2020
Stato iter:
13/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2021
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 13/05/2021
Resoconto TUZI MANUEL MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/12/2020

DISCUSSIONE IL 13/05/2021

SVOLTO IL 13/05/2021

CONCLUSO IL 13/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05224
presentato da
TUZI Manuel
testo di
Domenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446

   TUZI. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:

   sarebbero emerse di recente presunte criticità e/o anomalie nella gestione della Fijlkam (Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali);

   in particolare, per quanto consta all'interrogante, il presidente eletto dalla Fijlkam, risulta inquadrato come dirigente della stessa Federazione da lui rappresentata e di cui, sembrerebbe essere, allo stesso tempo, responsabile per le risorse umane: dunque il datore di lavoro di sé stesso con profili di evidente incompatibilità; inoltre, sembrerebbero essere intervenuti rimborsi non in linea con le regole generali, in quanto non sarebbero consentiti anche alla luce del fatto che, come avviene nei contratti delle pubbliche amministrazioni (e la Fijlkam è compresa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni), il compenso dei dipendenti è da considerarsi omnicomprensivo;

   l'elezione del presidente federale appare essere avvenuta in palese violazione delle norme stesse della Fijlkam e precisamente dell'articolo 14 dello statuto, che, al comma 3, prevede non possano candidarsi coloro che abbiano come fonte primaria e prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della stessa. Ebbene, gli emolumenti che il presidente federale percepisce sembrano essere la sua unica e primaria fonte di reddito. Il successivo articolo 15, comma 5, prevede, inoltre, che siano considerati incompatibili con la carica che rivestono e debbano essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Infine, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, il presidente federale esercita il controllo e la vigilanza su tutti gli organi ed uffici, ad eccezione degli organi federali di giustizia e del collegio dei revisori dei conti. Sembrerebbe dunque configurarsi una condizione di conflitto di interesse che non avrebbe dovuto dar luogo all'elezione del presidente federale e ne dovrebbe, pertanto, comportare l'immediata decadenza. Tra l'altro, il presidente federale attuale dovrebbe ricoprire l'incarico in maniera gratuita, così come sostenuto dalla deliberazione della Corte dei conti n. 11 del 2017 che riconferma il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, ex articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010. Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l'assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell'incarico e, in mancanza di una specifica distinzione normativa, anche per gli «incarichi» di cui all'articolo 90 del Tuel –:

   di quali elementi disponga su quanto riportato in premessa, in particolare se risultino avviate o in corso di adozione iniziative da parte del Coni, e se eventualmente intenda adottare iniziative di carattere normativo affinché, anche nel contesto in questione, siano rigorosamente evitate situazioni di incompatibilità e di sostanziale conflitto di interessi.
(5-05224)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-05224

  In riferimento all'interrogazione dell'on. Tuzi si rappresenta quanto segue: Il CONI ha precisato che l'art. 15 dello statuto della federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito FIJLKAM) prevede espressamente l'incompatibilità della carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione, ma lo Statuto Federale non reca alcuna disposizione che comporti l'incompatibilità di una carica federale con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima Federazione.
  Peraltro, il CONI ha ribadito che la compatibilità dello status e della retribuzione di un dirigente di Federazione con il ruolo e le responsabilità di presidente federale sono stati necessariamente valutati al momento della prima elezione e del/i rinnovo/i dagli organismi a tale scopo deputati (il Consiglio, l'Assemblea Federale ed il Collegio dei Revisori dei conti).
  Al CONI non risultava alcuna irregolarità in merito alla corresponsione di rimborsi, né risultano da parte degli organismi di controllo, evidenze di rimborsi non in linea con le regole generali o criticità. E il potere di vigilanza e controllo del CONI in tale materia interviene ex post e non ex ante.
  Rispetto al profilo di ineleggibilità, che viene vagliato in ambito federale dai competenti organi prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva e che ben avrebbe potuto essere sollevato attraverso i rimedi impugnatori che l'ordinamento sportivo contempla, la violazione della previsione di cui all'articolo 14, comma 3, dello Statuto Federale, nel riprendere quanto disposto dal punto 7.4.6 dei Princìpi Fondamentali del CONI, statuisce che non possono candidarsi alle cariche federali coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
  Da quanto sopra riferito dal CONI, si evidenzia la necessità di fare chiarezza sul caso specifico e sulla materia in generale, affinché questa non si presti a difformità di interpretazione, intensificando l'attività di vigilanza e di controllo, perché trattasi di soggetti che percepiscono contributi pubblici.
  È mia intenzione, su questa tematica, dare inequivocabili direttive sulle responsabilità, competenze e trattamento dei Presidenti di Federazione.