ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05205

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 443 del 18/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANCA ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 18/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05205
presentato da
MANCA Alberto
testo di
Venerdì 18 dicembre 2020, seduta n. 443

   ALBERTO MANCA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   la legge dell'11 febbraio 1992 n. 157, all'articolo 18, comma 5, stabilisce che: «il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;

   nonostante ciò, l'assessore all'ambiente della regione Sardegna, Gianni Lampis, il 7 dicembre 2020 ha ufficialmente dato il via libera all'attività venatoria, sostenendo che la norma di cui alla legge n. 157 del 1992 fosse derogabile in forza della competenza primaria in materia di caccia alle regioni;

   infatti, con nota recante prot. 11741 del 7 dicembre 2020, inoltrata al Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e per conoscenza alla direzione generale difesa dell'ambiente, l'assessore Lampis affermava che: (...) «La norma contenuta all'articolo 18 della legge 157, che prevede il silenzio venatorio per il martedì e venerdì sicuramente non è una norma di riforma economico sociale e tantomeno espressione un principio fondamentale. Conseguentemente si applica l'articolo 49, comma 2 della legge regionale n. 28 che così prevede: “L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali”. (...) Non si ritiene pertanto che sussistano principi in base ai quali si possa disapplicare la Legge regionale»;

   a questo punto si è creata una situazione di totale disorientamento, soprattutto tra gli agenti del Corpo forestale della Sardegna che si sono trovati al centro di questa diatriba interpretativa;

   di fronte a tali circostanze il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è intervenuto attraverso il direttore generale difesa dell'ambiente, dottor Zaghi, che, in risposta a quanto asserito dall'assessore Lampis, ha diffidato la regione Sardegna a concedere l'attività venatoria per il giorno 8 dicembre 2020, in deroga all'articolo 18, comma 5, della legge n. 157 del 1992;

   si tratta di una circostanza per altro smentita dallo stesso assessore, il quale ha dichiarato alla stampa di non aver ricevuto alcun atto di diffida da parte del Ministero attraverso i canali istituzionali;

   va altresì evidenziato che la nota sopra richiamata fa riferimento all'articolo 49, comma 2, della legge regionale del 29 luglio 1998 n. 23, modificato dalla legge regionale del 7 febbraio 2002 n. 5. Sul punto va ricordato che la menzionata legge regionale n. 5 del 2002 della Sardegna è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale su ricorso del Governo;

   la Consulta, con la sentenza n. 536 del 2002, accogliendo il ricorso, ha confermato un orientamento costituzionale già affermato della stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 407 del 2002 che ha riconosciuto limiti alla competenza regionale, in astratto esclusiva. In base a tale interpretazione, la Corte ha ribadito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di competenza esclusiva statale ex articolo 117, comma 2, lettera s) – non è una mera materia, ma costituisce un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale lo «Stato può dettare gli standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali»;

   quindi, anche con il conforto della Corte costituzionale, non è comprensibile la pretesa dell'assessore all'ambiente della regione Sardegna, Gianni Lampis, che rivendica la competenza primaria della regione nella regolamentazione dell'attività venatoria anche in deroga della normativa nazionale contenuta nella legge n. 157 del 2002 –:

   quali ulteriori iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda predisporre nei confronti della Regione Sardegna in merito alla sospensione del silenzio venatorio nella giornata di martedì 8 dicembre 2020, concessa in deroga all'articolo 18, comma 5, della legge n. 157 del 1992;

   se intenda avviare iniziative, per quanto di competenza, anche in sede di Conferenza Stato-regioni, affinché siano evitate da parte delle Regioni interpretazioni in violazione della norma statale nella materia di cui in premessa.
(5-05205)