ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05124

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 439 del 04/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: CASCIELLO LUIGI
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05124
presentato da
CASCIELLO Luigi
testo di
Venerdì 4 dicembre 2020, seduta n. 439

   CASCIELLO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   dall'anno accademico 2001-2002 è stata introdotta in Italia la riforma del sistema universitario che tra le varie novità ha previsto la sostituzione delle lauree a ciclo unico (generalmente quadriennali) con quelle 3+2: triennale e specialistica, quest'ultima successivamente sostituita dalla magistrale;

   i diplomi di laurea del vecchio ordinamento quadriennale sono stati così equiparati alle corrispettive lauree specialistiche – magistrali. Nello specifico, il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009) equipara le lauree del vecchio ordinamento (decreto ministeriale n. 39 del 1998) a quelle specialistiche e magistrali (decreto ministeriale 270 del 2004) ai fini concorsuali. Sul sito del Ministero dell'università e della ricerca è possibile trovare le tabelle di equivalenza tra i vari titoli (http://attiministeriali.miur.it);

   tale equivalenza, però, non risulta valida per i concorsi in ambito scolastico perché la tabella A delle classi di concorso fa differenza tra vecchio ordinamento, specialistica e magistrale. In questo modo, a un laureato del vecchio ordinamento non sempre è permesso l'accesso alla classe di concorso a cui può invece concorrere un «laureato 3+2»;

   in particolare, ed a titolo esemplificativo, la laurea del vecchio ordinamento 1240 in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo (indirizzo di studio cinema) trova, per decreto, equivalenza nella laurea specialistica 73/S scienze dello spettacolo e della produzione multimediale e nella laurea magistrale LM-65 scienze dello spettacolo e produzione multimediale. Tuttavia, i laureati 73/S e LM-65 possono insegnare Discipline Audiovisive (classe di concorso A07), mentre al laureato del vecchio ordinamento 1240 in Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (Dams) (che magari ha dato nel suo percorso di studi 12 esami in ambito cinematografico-fotografico-televisivo) non è consentito insegnare tale materia;

   paradossalmente, secondo le tabelle ministeriali quel «damsiano» di vecchia generazione, integrando con alcuni esami del tutto teorici, potrebbe insegnare musica nelle scuole secondarie di I e II grado, sebbene non sappia ne leggere un pentagramma, né suonare alcuno strumento –:

   quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, perché possa essere consentito sempre a un laureato del vecchio ordinamento l'accesso alla classe di concorso a cui può concorrere un «laureato 3+2» ed, in particolare a un «laureato Dams» del vecchio ordinamento, con un curriculum di studio ad indirizzo cinema, di accedere legittimamente all'insegnamento di discipline audiovisive per le quali ha una preparazione specifica pari a quella dei laureati più recenti.
(5-05124)