ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 436 del 01/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 01/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 01/12/2020
Stato iter:
02/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/12/2020
Resoconto LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 02/12/2020
Resoconto MORASSUT ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 02/12/2020
Resoconto LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/12/2020

SVOLTO IL 02/12/2020

CONCLUSO IL 02/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05104
presentato da
LUCCHINI Elena
testo di
Martedì 1 dicembre 2020, seduta n. 436

   LUCCHINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   la ditta «Voghera Green Energy Società Agricola srl» in data 4 marzo 2020 ha presentato alla provincia di Pavia la richiesta di Autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 557 del 2003, per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, in area collocata nella zona industriale di Campoferro a Voghera;

   l'ubicazione prevista per l'impianto in questione risulta oggettivamente inaccettabile, stante la prossimità del sito prescelto con le civili abitazioni della frazione Campoferro e la promiscuità dell'impianto con la zona industriale di strada Braide;

   la configurazione dell'impianto, che non prevede alcun presidio di abbattimento delle emissioni, prefigura il verificarsi, in corso di funzionamento, di un grave degrado dell'ambiente circostante e un forte impatto negativo sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione residente nelle strette vicinanze;

   la valutazione previsionale dell'impatto dell'impianto proposto sulla qualità dell'aria, rinvenibile dall'esame dei documenti di volta in volta presentati dal proponente, risulta non adeguata a simulare il reale impatto indotto dall'impianto, con conseguente sottostima dell'emissione olfattiva, secondo quanto prescritto dalla deliberazione della giunta regione Lombardia, n. IX/3018 del 15 febbraio 2012, che ha approvato le Linee guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno;

   i soggetti rappresentativi del territorio (associazioni di cittadini, agricole, ambientaliste, attività produttive) hanno espresso unanime e forte opposizione al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale e conseguentemente alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto;

   l'amministrazione comunale di Voghera ha espresso fermo parere contrario al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto in argomento, motivato da inconfutabili ragioni tecniche oggettive, a tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio;

   in relazione all'entità dell'attività svolta dall'impianto ed alle situazioni ambientali e territoriali manifestate dai cittadini, l'impianto deve essere necessariamente assoggettato a valutazione d'impatto ambientale in quanto trattasi di impianti che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152 del 2006 –:

   se il Ministro non intenda adottare iniziative di competenza per verificare lo stato dei luoghi, attraverso apposite ispezioni da parte del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e Noe e Ispra allo scopo di verificare se il territorio con tutti gli impianti inquinanti limitrofi già esistenti sia in grado di sopportare un ulteriore impianto che genererà impatti aggiuntivi significativi, allo scopo di garantire l'effettiva tutela ambientale e, conseguentemente, della salute dei cittadini in un tale contesto territoriale.
(5-05104)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05104

  Con riferimento alle questioni poste, occorre rilevare, in via preliminare, che le stesse rientrano nella diretta competenza della Provincia di Pavia. Conseguentemente, il Ministero dell'ambiente ha provveduto a richiedere elementi informativi agli Enti interessati.
  In particolare, secondo quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2020 inerente la richiesta di Autorizzazione Unica relativa all'impianto biogas in questione, la Provincia ha evidenziato, innanzitutto, che il decreto interministeriale 2 marzo 2018 promuove l'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e rappresenta un provvedimento strategico che mira a favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di economia circolare e di gestione dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli. Tale decreto ha, dunque, come obiettivo, la promozione sempre maggiore del biometano nei trasporti, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti all'Italia dalle Direttive Europee.
  Fermo restando quanto precede, in merito alla valutazione tecnica inerente la documentazione presentata dalla Green Energy Società Agricola S.r.l. per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in argomento, l'ARPA ha provveduto ad analizzare e valutare tale documentazione e a fornire specifiche prescrizioni. Conseguentemente, nella propria Relazione, l'Agenzia ha fatto presente, innanzitutto, che il biometano verrà ottenuto dall'upgrading del biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di matrici organiche. Il digestato in uscita dall'impianto, stimato in circa 40.104 t/anno, per una quota pari a circa 5.969 t/anno verrà sottoposto a separazione per ottenere una quota a bassa sostanza organica (circa 5.000 t/anno), da ricircolare in testa all'impianto di digestione secondo necessità, per fluidificare la massa in fermentazione. La rimanente parte del digestato e la parte solida ricavata saranno avviate a compostaggio.
  Nella suddetta Relazione tecnica, l'ARPA ha inoltre evidenziato l'opportunità che l'azienda tenga un registro delle matrici in ingresso utilizzate nell'impianto di biogas, dovranno essere tenuti a disposizione i certificati di analisi e la relativa documentazione attestante la qualifica di sottoprodotto ai sensi della normativa vigente, la filiera del compost prodotto dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2010. A tal proposito, ha prescritto che venga inserito il controllo qualitativo e quantitativo del compost prodotto ed immesso sul mercato e descritta la filiera produttiva. L'ARPA ha segnalato, altresì, al gestore dell'impianto di biogas di completare il piano di monitoraggio con la misura di alcuni parametri di gestione del processo anaerobico ed ha ricordato allo stesso che i rifiuti generati dall'impianto dovranno essere gestiti rispettando quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti. I recipienti fissi e mobili dovranno essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma protette dall'azione delle acque meteoriche. Al fine di tutelare la falda freatica dal possibile rischio di inquinamento derivante dalla percolazione di sostanze contaminanti, la rete di monitoraggio dovrà essere costituita da almeno tre piezometri, di cui uno a monte e due a valle dell'impianto e dell'allevamento, disposti secondo la direzione di flusso della falda.
  Nella propria Relazione tecnica l'Agenzia ha, inoltre, disposto specifiche prescrizioni in merito alle acque reflue, alle emissioni di origine convogliata e alle emissioni diffuse ed ha, infine, prescritto una manutenzione periodica degli impianti tecnologici oltre a una valutazione strumentale post operam comprensiva di un ciclo di misure fonometriche al fine di verificare che la rumorosità emessa sia mantenuta nei limiti imposti dalla normativa vigente. Tali valutazioni post operam dovranno essere tenute a disposizione per eventuale attività di controllo.
  A conclusione delle proprie verifiche tecniche, l'ARPA ha, comunque, evidenziato che qualora si verificassero difformità tra quanto indicato nella Relazione e lo stato d'essere dei luoghi nei quali l'attività è insediata o le modalità di esecuzione dell'attività stessa, la valutazione tecnica effettuata si intende decaduta.
  Alla luce delle considerazioni esposte, fermo restando le competenze degli Enti interessati, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato sull'iter procedurale in argomento, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sul tema.