ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05088

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 434 del 27/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: NAVARRA PIETRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 27/11/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05088
presentato da
NAVARRA Pietro
testo di
Venerdì 27 novembre 2020, seduta n. 434

   NAVARRA. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la legge 18 marzo 1958, n. 311, che disciplina lo stato giuridico ed economico dei professori universitari, all'articolo 7. Prevede che «I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono. In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio»;

   la norma di cui sopra non corrisponde più alle esigenze per le quali fu introdotta nel lontano 1958 che riflettevano la situazione dell'epoca, con particolare riguardo ai mezzi di trasporto e ai tempi di percorrenza particolarmente lunghi che giustificavano l'obbligo per i professori universitari di risiedere nella sede dell'università o istituto universitario di appartenenza. L'ampio sviluppo della rete ferroviaria, stradale e marittima, così come la diffusione dell'utilizzo del mezzo aereo degli ultimi 60 anni e i tempi di percorrenza particolarmente rapidi confermano la inattualità della norma in questione che potrebbe risolversi in un aggravio punitivo nei confronti dei professori universitari che, per esigenze personali, familiari, di ricerca o di salute, hanno residenza in località non coincidente e né prossima alla sede dell'università o dell'istituto universitario;

   l'evidente inattualità della norma ha indotto il legislatore ad abrogare il predetto articolo 7 della legge n. 311 del 1958 con l'articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto decreto-legge «Semplificazioni»;

   l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 contiene una norma sostanzialmente identica a quella abrogata che così recita: «I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università o istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal Rettore o Direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio»;

   l'articolo 15 delle «Disposizioni sulla legge in generale» (Preleggi) prevede che l'abrogazione tacita abbia luogo «per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore»;

   sembrerebbe, a quanto consta all'interrogante, che alcuni atenei ritengano ancora in vigore l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, considerando l'articolo 19 della legge n. 120 del 2020 una norma di abrogazione tout court del predetto articolo 7 della legge n. 311 del 1958, senza alcun contenuto di diritto positivo incompatibile o discordante. Pertanto, in questi atenei, i professori e i ricercatori universitari risulterebbero vincolati nelle loro libertà di movimento e soggetti ad autorizzazioni anacronistiche e superate dai tempi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sovraesposti, e in tal caso, se non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 19 della legge n. 120 del 2020 di cui in premessa, affinché vi sia un'applicazione univoca ed omogenea della disciplina in questione, considerato che presso alcuni atenei sembrerebbe vigere ancora una regolamentazione inattuale e anacronistica che vincola i professori e i ricercatori universitari a risiedere nella sede dell'università di appartenenza.
(5-05088)