ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 429 del 18/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: MATURI FILIPPO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 17/11/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05051
presentato da
MATURI Filippo
testo di
Mercoledì 18 novembre 2020, seduta n. 429

   MATURI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   i cani randagi del comune di Palermo, a seguito di una gara ad evidenza pubblica – CIG 715505835 del 27 ottobre 2017 – da alcuni anni vengono trasferiti in due canili privati in provincia di Caserta;

   il bando di gara, che non considera i cani esseri senzienti ma come merci, è tuttora oggetto di contestazioni da parte delle associazioni di protezione degli animali;

   la legge quadro per la tutela degli animali d'affezione 14 agosto 1991 n. 281 prevede l'obbligo per i comuni di ristrutturare i canili sanitari e realizzare rifugi per i randagi, nei quali devono essere assicurati il benessere animale e le adozioni;

   la legge regionale Sicilia n. 15 del 2000 stabilisce altresì che i comuni possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni animaliste, iscritte nell'albo regionale;

   il Ministero della sanità, con la circolare 14 maggio 2001, n. 5 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato NRG 5022/1999 (che sancisce l'impossibilità dell'esclusività per le associazioni animaliste nelle convenzioni di gestione dei canili), ha chiarito che, nella concessione della gestione dei canili da parte dei comuni, deve essere preso in considerazione il criterio dell'economicità, inteso non solamente come minori costi di gestione ma anche in relazione al benessere animale (adeguate condizioni di vita, adozioni e controlli);

   la Corte di Cassazione (sentenza n. 37859) ha sancito che tenere custoditi animali in condizioni di eccessivo sovraffollamento integra il reato di cui all'articolo 727, comma 2 del codice penale in quanto costituisce una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto;

   il comune di Palermo nel 2017 ha aggiudicato il servizio di gestione dei cani al ribasso all'unica società partecipante Dog's Town S.r.L. costituita in Ati con il canile Pet's Boarding House, entrambi della provincia di Caserta, prevedendo, dopo 6 mesi, la voltura all'affidatario del 50 per cento dei cani non adottati e il rientro al canile di Palermo per l'altra metà, senza tenere conto delle ulteriori sofferenze patite dagli animali;

   la provincia di Caserta è nota per la grave criticità «randagismo»; in tale contesto è lecito dubitare della capacità di far adottare in pochi mesi la metà dei cani appaltati;

   nel 2018 il servizio veterinario della Asp di Palermo, a seguito di un controllo, rilasciava parere negativo al trasferimento anche per la saturazione del Dog's Town che già ospitava 750 cani;

   in data 22 ottobre 2020 dalla visura dell'anagrafe canina il Dog's Town risultava in «blocco in ingresso per superamento recettività numero di cani»;

   il 13 ottobre 2020 due volontarie palermitane, a seguito di una visita presso i canili, hanno divulgato alcuni video che evidenziano le pessime condizioni dei cani trasferiti dal Dog's Town al Pet's Boarding House e hanno appurato che, di molti animali trasferiti non si hanno più notizie –:

   se il Governo, intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere ispettivo, affinché siano accertate le eventuali irregolarità relative al bando di gara, alle condizioni di mantenimento, ricovero e cura dei cani provenienti dal canile di Palermo detenuti presso il Dog's Town di Pignataro Maggiore e il Pet's Boarding House di Pontelatone;

   se, per quanto di competenza, intenda promuovere iniziative finalizzate alla verifica delle condizioni di benessere e tracciabilità degli animali detenuti presso i suddetti canili e/o in eventuali canili satellite, nonché delle relative schede riportanti tutti i controlli e gli interventi sanitari eseguiti sugli animali.
(5-05051)