ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 17/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/11/2020
Stato iter:
18/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/11/2020
Resoconto MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 18/11/2020
Resoconto MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/11/2020

SVOLTO IL 18/11/2020

CONCLUSO IL 18/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05023
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428

   RIZZETTO e MOLLICONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i lavoratori cosiddetti fragili stanno lamentando la mancanza di tutele in questo complesso periodo di emergenza sanitaria;

   al riguardo, a loro protezione, da ultimo, il decreto «Agosto» (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), all'articolo n. 26, ha previsto che, fino al 15 ottobre 2020, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i disabili gravi;

   mentre, dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, la norma prevede che i lavoratori fragili «svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto»;

   ebbene, premettendo che tale disposizione è in modo evidente non chiara poiché, affermando che «di norma» i lavoratori fragili, dal 16 ottobre, (non potendo possono usufruire dell'assenza equiparata al ricovero ospedaliero) svolgono il lavoro in modalità agile, non si comprende se ci sia un obbligo o meno per il datore di riconoscere il lavoro agile;

   sta di fatto che migliaia di lavoratori appartenenti a tale categoria stanno lamentando che, ad oggi, si vedono rifiutare la possibilità di lavorare da remoto, anche nei casi in cui è possibile ricorrere a detta modalità. Pertanto, queste persone vengono costrette ad usufruire di ferie e permessi, a mettersi in malattia, oppure, addirittura, a rientrare a lavoro mettendo a rischio la propria salute;

   si tratta di una grave situazione in cui, ingiustamente, molti datori pubblici e privati non accordano lo svolgimento del lavoro agile a persone che hanno importanti problemi di salute. Tra l'altro, il predetto articolo 26 riconosce questa modalità di esecuzione della prestazione anche attraverso la possibilità di adibire il lavoratore a diversa mansione o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto;

   è chiaro quindi che le disposizioni a protezione dei lavoratori fragili non stanno trovando reale applicazione, nella parte in cui si prevede il ricorso al lavoro agile –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare a tutela dei lavoratori fragili, considerando che i provvedimenti normativi posti in essere non risulta vengano applicati, come esposto in premessa.
(5-05023)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05023

  Passo ad illustrare l'atto concernente i lavoratori fragili.
  Subito voglio sottolineare che come evidenziato dall'Onorevole interrogante il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
  Al riguardo, faccio presente che la disposizione richiamata è volta proprio a favorire il più ampio ricorso al lavoro agile per i lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità. Tali condizioni andranno valutate, caso per caso, dal datore di lavoro, anche sulla base di quanto accertato dal medico competente in relazione alle specifiche situazioni personali. Ciò, al fine di evitare che lavoratrici e lavoratori in condizione di particolare fragilità fisica possano essere inutilmente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro, ovvero nel corso degli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro.
  Ciò comporta, pertanto, che nei luoghi di lavoro, tutti gli attori della sicurezza siano adeguatamente coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione previste per la gestione della pandemia, con la possibilità di tenere conto sia delle specificità dei singoli contesti produttivi che delle situazioni personali del personale occupato.
  Peraltro, nelle diverse occasioni in cui si è reso necessario fornire indirizzi interpretativi sull'applicazione del lavoro agile nell'attuale fase emergenziale, questo Ministero ha sempre ribadito il principio della più ampia possibilità del ricorso al lavoro agile anche nelle forme semplificate previste in questa circostanza eccezionale. E ciò a conferma che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è da intendersi – in questa fase particolare che stiamo attraversando – come una preziosa opportunità per coniugare in maniera efficace le esigenze produttive ed organizzative dei datori di lavoro con quelle di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività in generale.
  In conclusione, posso senz'altro affermare che uno degli impegni di questo esecutivo è dunque quello di riformulare l'attuale disciplina del lavoro agile, promuovendone la diffusione, affinché sia possibile determinare in maniera più oggettiva performance e produttività del lavoro, attraverso un'adeguata formazione dei lavoratori. L'obiettivo è quello di aggiornare il quadro delle regole e delle tutele affinché il lavoro agile possa costituire una componente essenziale per un mondo del lavoro più moderno, inclusivo e flessibile.