ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: ZANGRILLO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/11/2020
Stato iter:
18/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/11/2020
Resoconto MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 18/11/2020
Resoconto MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/11/2020

SVOLTO IL 18/11/2020

CONCLUSO IL 18/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05022
presentato da
ZANGRILLO Paolo
testo di
Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428

   ZANGRILLO e MULÈ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto decreto Rilancio), introdotto nel corso dei lavori alla Camera dei deputati a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato da Forza Italia, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei lavoratori frontalieri;

   la disposizione citata prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto del limite di spesa previsto;

   nonostante siano ampiamente trascorsi i trenta giorni previsti dalla norma, il decreto attuativo citato non è stato ancora emanato, continuando a provocare notevoli disagi ai lavoratori frontalieri;

   a tal proposito, il 5 novembre 2020, gli interroganti hanno svolto una interrogazione a risposta immediata (n. 5-04948) in XI Commissione chiedendo chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa le tempistiche di emanazione del decreto attuativo menzionato;

   in tale occasione, il Sottosegretario Stanislao Di Piazza ha affermato che «nella predisposizione del suddetto decreto interministeriale, anche a seguito del confronto con la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS, sono emerse alcune criticità, legate soprattutto all'esatta individuazione della platea dei beneficiari del contributo e pertanto, gli uffici coinvolti, hanno riscontrato la necessità di ulteriori chiarimenti e approfondimenti»;

   ad avviso dell'interrogante, è intollerabile che dopo tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il Governo si sia trincerato dietro quello che appare agli interroganti un linguaggio burocratico, nel tentativo di nascondere la propria incapacità di adempiere ai doveri previsti dalla legge;

   è, altresì, sconcertante che la già conclamata incompetenza e inadeguatezza dell'Inps, a danno dei lavoratori, in un momento di così grande incertezza e difficoltà economica, sia stata purtroppo confermata anche in tale occasione –:

   se il Ministro interrogato non intenda chiarire dettagliatamente quali siano le criticità riscontrate dall'Inps nell'individuazione della platea dei beneficiari del contributo previsto dall'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 77, precisando con quali tempistiche intenda emanare il decreto previsto dalla normativa appena citata.
(5-05022)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05022

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema della situazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE, derivante dalla mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 103-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  La norma citata, ha autorizzato la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2020, per l'erogazione di benefici a favore dei lavoratori sopra menzionati, previa emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca i criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.
  In particolare, l'odierno interrogante, chiede un chiarimento in ordine alle criticità riscontrate nell'individuazione della platea dei beneficiari del contributo previsto dall'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Per maggiore chiarezza, voglio ribadire che, nella predisposizione dello schema del suddetto decreto interministeriale, è risultato complesso il corretto inquadramento dell'attività svolta per l'individuazione delle tipologie di lavoratori coinvolti, in particolare per ciò che concerne i lavoratori co.co.co. o titolari di partita IVA all'estero ed è da chiarire se siano inclusi nella platea dei beneficiari anche gli iscritti alle altre casse professionali.
  La corretta definizione della numerosità della platea dei beneficiari della prestazione risulta indispensabile anche per la determinazione della misura individuale del contributo da erogare e della durata dello stesso nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati, di cui al comma 1, del più volte citato articolo 103-bis.
  Ulteriore elemento di complessità è rappresentato dall'esatta individuazione del requisito della cessazione involontaria dell'attività.
  Se, infatti, in ordine ai co.co.co., tale riferimento è ammissibile nei confronti del committente straniero, più problematica risulta la definizione di cessazione involontaria per i titolari di partita IVA.
  Inoltre, si pone anche un problema in ordine alla dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori interessati per l'accesso al beneficio di cui trattasi.
  Infatti, l'autocertificazione può essere ammessa solo qualora sia suscettibile di controllo nell'ambito nazionale; in ambito internazionale, la prova di eventuali requisiti è ammissibile solo attraverso lo scambio di formulari esteri, anche al fine di escludere la percezione di eventuali benefici da parte dello Stato estero (disoccupazione, pensione e altro) ovvero la ripresa dell'attività lavorativa che escluderebbe il diritto a percepire il beneficio.
  Da quanto ho esposto, si può comprendere che il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del disposto del nuovo articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è certamente dovuto ad atteggiamenti di incomprensibile inerzia dell'amministrazione che rappresento, ma bensì alla necessità di chiarire aspetti che la norma, nella sua genericità, non contempla.
  Al riguardo, per maggiore chiarezza, voglio anche ricordare quale è stata la genesi della norma di cui trattiamo, che ha introdotto i benefici a favore dei lavoratori frontalieri.
  Tale disposizione, di iniziativa parlamentare, scaturita dunque dal dialogo interistituzionale tra Governo e Parlamento, è stata assentita, per la relazione tecnica, dal Ministero dell'economia e delle finanze che, oggi, in qualità di amministrazione concertante, dovrà rendere il proprio assenso sulla bozza di decreto in fase di predisposizione. Di conseguenza, non posso che ribadire che l'amministrazione che rappresento sta facendo quanto possibile per addivenire ad una rapida definizione del provvedimento di cui si invoca l'emanazione.