ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05005

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 16/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/11/2020
Stato iter:
18/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/11/2020
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/11/2020
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/11/2020

SVOLTO IL 18/11/2020

CONCLUSO IL 18/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05005
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428

   BIGNAMI e OSNATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il Temporary Framework (Tf) è un provvedimento a validità temporanea, con scadenza al 30 giugno 2021, che prevede la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea, nell'ambito di un «quadro temporaneo», di concedere aiuti in deroga all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), purché siano soddisfatte alcune determinate condizioni;

   la principale condizione posta dal piano temporaneo sulle erogazioni riguarda in particolare il cumulo delle agevolazioni, che deve rientrare nel limite degli 800 mila euro ad impresa. Oltre questo limite, infatti, vi è l'obbligo di dover restituire le quote eccedenti di aiuti già utilizzati;

   dal decreto «Cura Italia» al decreto «Rilancio», fino al decreto «Agosto», si è sempre interpretata tale condizione nel senso che il tetto di 800 mila euro valesse per ogni singola impresa;

   tuttavia, una circolare del Dipartimento delle politiche comunitarie del 18 giugno 2020, peraltro oggetto di lungo confronto tra Stato e regioni, afferma che la Commissione europea ha precisato che le verifiche del rispetto del tetto degli 800 mila euro, nel caso di cumulo di più aiuti, debbano essere effettuate non rispetto alla singola impresa ma alla singola «unità economica», vale a dire l'intero gruppo;

   tale circostanza si applicherebbe con riferimento agli aiuti della sezione 3.1 del Tf, che comprende anche crediti di imposta per la sanificazione, aiuti a fondo perduto, garanzie sui prestiti;

   peraltro, appare abbastanza allarmante il fatto che, all'interno del cosiddetto decreto Agosto, sia stata inserita la previsione, per le imprese non in regola con il cumulo degli 800 mila euro, di versare l'Irap entro il 30 novembre senza applicazione di sanzioni;

   la richiesta di restituzione delle somme in eccedenza, in questo momento di crisi economica, sarebbe l'ennesimo e forse definitivo colpo al cuore per imprese già in grandissima sofferenza –:

   se il Governo abbia avviato una interlocuzione con la Commissione europea al fine di impedire che alle singole imprese di cui in premessa, che abbiano superato il cumulo di 800 mila euro, venga richiesta la restituzione delle somme in eccedenza, considerato il grave momento storico e l'eccezionalità delle condizioni in cui le imprese si trovano ad operare.
(5-05005)
(Presentata il 16 novembre 2020)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05005

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono se siano in corso contatti con la Commissione europea finalizzati a chiarire i termini di applicazione della sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19» ove si prevede, tra l'altro, che la Commissione considererà gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purché l'importo complessivo dell'aiuto non superi 800.000 euro per impresa.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che la Commissione europea con Decisione C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020 (SA 57429) ha autorizzato, sulla base della suddetta sezione 3.1 del quadro temporaneo, quattro misure fiscali previste dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», tra le quali l'agevolazione di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 con il quale si prevede che non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 nonché il versamento della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, il riconoscimento di tale beneficio è sottoposto al limite degli 800.000 per impresa secondo la nozione di «impresa unica» sostenuta dalla Commissione europea, ricavabile altresì dalla circolare del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2020, che non consente di riferire la predetta con riferimento alla singola impresa, dovendosi invece considerare l'unità economica consistente nel gruppo di imprese soggetto a controllo giuridico o economico.
  A seguito del quarto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19, adottato il 13 ottobre 2020, oltre a estendersi l'operatività del quadro temporaneo al 30 giugno 2021, è stata altresì introdotta una nuova categoria di aiuti ammissibili sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti a causa della crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria che possono essere considerati compatibili con l'articolo 107 par. 3 lett. b) Trattato sul Funzionamento dell'unione europea, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, nel limite di importo complessivo dell'aiuto di 3 milioni di euro per impresa (sezione 3.12).
  Rispetto alla riconducibilità dell'agevolazione prevista dal citato articolo 24 del decreto-legge n. 34/2020 alla citata Sezione 3.12, si segnala che sono attualmente in corso contatti con i competenti Servizi della Commissione europea in ordine alla possibilità di applicare tale sezione – e, quindi, il più alto massimale di aiuti ammissibili ivi previsto – anche alla disciplina fiscale ivi compresa quella prevista per l'Irap già autorizzata con decisione della Commissione sul caso SA. 57429.
  Tale iniziativa si è resa indispensabile in conseguenza della nozione di impresa unica ritenuta applicabile dalla Commissione europea anche alla disciplina di aiuti adottata mediante il richiamato Temporary framework.