ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 16/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANGREGORIO EUGENIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 16/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/11/2020
Stato iter:
18/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/11/2020
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/11/2020
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/11/2020

SVOLTO IL 18/11/2020

CONCLUSO IL 18/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05003
presentato da
SANGREGORIO Eugenio
testo presentato
Martedì 17 novembre 2020
modificato
Mercoledì 18 novembre 2020, seduta n. 429

   SANGREGORIO e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede, al comma 1, l'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (introdotto dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e, al comma 2, la proroga della moratoria straordinaria sui finanziamenti per le piccole e medie imprese per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020;

   il comma 3 del suddetto articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, subordina l'efficacia «della presente disposizione» all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Tfue ed è sorta la questione se vada riferito solo al comma 2 o anche al comma 1;

   con il comunicato n. 218 del 29 settembre 2020 il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato il via libera della Commissione europea alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le piccole e medie imprese; la relativa comunicazione della Commissione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 336 del 9 ottobre 2020, nulla prevede in relazione all'estensione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 77;

   infatti, sia l'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (che aveva introdotto tale credito d'imposta) sia l'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (che lo aveva successivamente ulteriormente esteso) autorizzano la misura nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modifiche;

   da alcune risposte ad interpelli (per tutti n. 466 del 13 ottobre 2020) si evince che l'Agenzia delle entrate interpreta il comma 3 del predetto articolo 77 nel senso che «le modifiche apportate al citato credito d'imposta dal decreto-legge n. 104 del 2020 saranno efficaci solo a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato»;

   tale interpretazione dell'Agenzia non sembra condivisibile, in quanto sarebbe, secondo gli interroganti, manifestamente illogico se l'estensione meno ampia (di cui al decreto-legge n. 104 del 2020) del credito d'imposta richiedesse un'autorizzazione ad hoc e quella più ampia (di cui al decreto-legge n. 137 del 2020) potesse intendersi compresa in un'autorizzazione già concessa –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo per chiarire che l'estensione del suddetto credito d'imposta, disposta dal decreto-legge n. 104 del 2020, può intendersi autorizzata ai sensi della succitata comunicazione del 19 marzo 2020.
(5-05003)
(Presentata il 16 novembre 2020)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05003

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto l'estensione anche alle strutture termali del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2020.
  In relazione a tale agevolazione, gli Onorevoli interroganti chiedono «quali iniziative intende intraprendere il Governo affinché il credito di imposta previsto, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, possa considerarsi efficace e autorizzato da parte della Commissione europea come già accaduto per la proroga della moratoria straordinaria sui finanziamenti per le PMI di cui al comma 2 dello stesso articolo 77 del predetto decreto-legge, ciò a seguito di quanto rappresentato dal MEF con il comunicato stampa del 29 settembre 2020».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 77 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, ha introdotto due ulteriori misure di aiuto, in particolare: a) col comma 1, si è provveduto ad estendere anche alle strutture termali il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (rapportato alla locazione di beni immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali), e ad ampliare la portata e l'efficacia temporale del beneficio a favore delle imprese turistico recettive; 2) col comma 2, si è provveduto a prorogare, fino al 31 marzo 2021, la moratoria straordinaria per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore delle PMI del settore turistico.
  Il comma 3 del citato articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha subordinato l'efficacia di entrambe le agevolazioni di cui ai riferiti commi 1 e 2, all'autorizzazione della Commissione europea (ex articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
  Tanto premesso, con particolare riguardo al beneficio dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, si segnala che detta agevolazione è stata autorizzata con la decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020.
  Con tale decisione della Commissione europea sono state altresì autorizzate ulteriori misure (modifiche all'articolo 28 del DL 34/2020 introdotte in sede di conversione con modificazioni in legge n. 77/20; modifiche all'articolo 177 dello stesso DL 34/2020 in materia di esenzione dall'IMU settoriali; articolo 78 del decreto-legge n. 104/77, sempre in materia di IMU), circostanza che ha reso maggiormente complessa l'adozione della decisione da parte delle autorità europee.
  Giova, infine, precisare che le risposte agli interpelli da parte dell'Agenzia delle entrate menzionate dagli Onorevoli interroganti sul punto, si sono limitate a richiamare esclusivamente la previsione di cui al citato comma 3 dell'articolo 77, senza introdurre, in via interpretativa, alcuna limitazione alle ordinarie modalità di fruizione del bonus affitti e sono state notificate ai contribuenti istanti prima della pubblicazione della predetta autorizzazione.
  La loro pubblicazione sul sito dell'Agenzia è avvenuta, come di consueto, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, al fine di rendere noti i chiarimenti resi con tali risposte, senza alcun effetto di «blocco alla fruizione» della relativa agevolazione.