ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04950

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 422 del 04/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: MASCHIO CIRO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 04/11/2020
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 05/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/11/2020
Stato iter:
05/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/11/2020
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2020
Resoconto GIORGIS ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 05/11/2020
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 05/11/2020

SVOLTO IL 05/11/2020

CONCLUSO IL 05/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04950
presentato da
MASCHIO Ciro
testo di
Mercoledì 4 novembre 2020, seduta n. 422

   MASCHIO e VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è ancora vivido il ricordo delle sommosse che hanno travolto gli istituti penitenziari ed ecco che è stato approvato un nuovo «pacchetto carceri» per affrontare gli aspetti più critici dell'emergenza sanitaria o, sarebbe meglio dire, carceraria;

   tra le nuove disposizioni sembra esserci anche una replica, seppure edulcorata, dello «svuotacarceri», che solo pochi mesi fa ha aperto la strada alla scarcerazione di pericolosi boss mafiosi detenuti in regime di alta sicurezza;

   ai condannati ammessi al regime di semilibertà e a quelli ammessi al lavoro esterno potranno essere concesse licenze con durata superiore a 15 giorni, con esclusione dei condannati per terrorismo, mafia, corruzione, voto di scambio, violenza sessuale, maltrattamenti e stalking e di chi viene sottoposto a contestazioni disciplinari per disordini, rivolte e sommosse. Per chi deve scontare una pena non superiore a 18 mesi potrà essere concessa la detenzione domiciliare con l'ausilio del braccialetto elettronico, sempre con esclusione dei soggetti condannati per i delitti più gravi;

   secondo la denuncia del segretario generale del Sap: «Fonti ufficiose parlano di altre 15-16 mila carcerati che torneranno presto a casa. È inaccettabile che ogni sei mesi si debba assistere ad uno svuota carceri a cui viene data sempre una giustificazione che nulla ha a che vedere con la sicurezza del Paese. Ancora una volta, tanta fatica per nulla. L'incertezza della pena non farà altro che dare un ulteriore vantaggio a chi delinque»;

   a supporto delle nuove misure, vengono citati, peraltro, numeri e sforzi compiuti dal Dap che non convincono: si parla di circa 7.500 detenuti scarcerati, tra cui boss mafiosi di primissimo piano, a fronte di un totale di 568 persone contagiate tra febbraio e agosto 2020;

   pur condividendo, ovviamente, la necessità di rallentare la curva dei contagi all'interno degli istituti penitenziari, non si comprende per quale motivo, ancora una volta, si sia ricorso ai ripari con misure di alleggerimento dell'affollamento carcerario e di esecuzione della pena all'esterno, nonostante la seconda ondata fosse stata annunciata da mesi;

   è indispensabile monitorare la situazione e predisporre, peraltro, ogni utile intervento a tutela degli agenti di polizia penitenziaria e di tutti gli operatori penitenziari –:

   per quali motivazioni non siano state adottate iniziative tempestive per mettere in sicurezza gli istituti penitenziari, tutelando tutta la popolazione carceraria, e garantire l'esecuzione della pena all'interno degli stessi, contemperando le esigenze di certezza della pena con il diritto alla salute della popolazione carceraria.
(5-04950)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-04950

  Grazie Presidente,

   insieme a importanti norme processuali, nel testo del decreto-legge cosiddetta Ristori, del 28 ottobre 2020, sono state inserite anche misure relative ai detenuti che era necessario approvare al più presto proprio per contenere i rischi di una diffusione dei contagi negli istituti penitenziari. Come ho avuto modo di sottolineare nella precedente risposta alla interrogazione dell'on. Giuliano, la posta in gioco è la salute di tutti: della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, dei detenuti e anche dei cittadini liberi: perché una diffusione dei contagi avrebbe ripercussioni sull'intero sistema sanitario e sull'intera collettività.

  Una prima misura prevede la possibilità di concedere licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli ammessi al lavoro esterno. Tali licenze non potranno tuttavia essere concesse ai condannati per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale (mafia, terrorismo e gli altri delitti di grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori) e rispetto ai delitti di mafia e terrorismo anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, vi sia unicità di disegno criminoso o nesso teleologico tra i reati la cui pena è in esecuzione (connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale).
  Analogamente, la seconda misura prevista – la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena – non potrà essere applicata ai soggetti condannati per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale (mafia, terrorismo, ecc...) e rispetto ai delitti di mafia e terrorismo anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, vi sia unicità di disegno criminoso o nesso teleologico tra i reati la cui pena è in esecuzione (connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale); la detenzione domiciliare non potrà inoltre essere applicata: ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; ai detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordini o sommosse; ai detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato; e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
  Le licenze premio straordinarie, peraltro, com'è noto, sono previste per i soggetti già ammessi alla Semilibertà, così come i permessi premio straordinari solo in favore di detenuti già ammessi al lavoro esterno: quindi misure in favore di detenuti per cui la Magistratura di Sorveglianza ha già effettuato un vaglio circa l'attuale pericolosità sociale e quindi circa la meritevolezza del beneficio.
  Anche per la detenzione domiciliare, che è bene ricordare costituisce una modalità di espiazione della pena, il vaglio circa la concreta applicazione è, naturalmente, rimesso alla prudente valutazione da parte della Magistratura di sorveglianza, a cui rinnovo i ringraziamenti per la delicata funzione che è chiamata a svolgere.
  Insomma, nessun «libera tutti» come temuto o paventato dagli interroganti, ma disposizioni ragionevoli che mi auguro siano in grado di contribuire ad evitare una diffusione incontrollabile dei contagi negli istituti penitenziari.
  Il Ministero della Giustizia, il Dap, i Provveditorati, insieme ai Direttori e con la collaborazione di tutto il personale – voglio infine sottolineare – non hanno mai smesso di predisporre (anche) importanti misure organizzative di prevenzione, di cura e di gestione dei positivi: dalla misurazione della temperatura, alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, alla predisposizione di spazi ove effettuare periodi di isolamento cautelativo per i nuovi ingressi e per coloro che hanno avuto contatti con positivi, alla effettuazione di tamponi.
  Ancora, il DAP procede a riunioni settimanali con i Provveditori, così da monitorare costantemente l'evolversi della situazione; anche in stretto contatto con le Autorità sanitarie locali.