ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04937

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 421 del 03/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: SALTAMARTINI BARBARA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 03/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020
BINELLI DIEGO LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020
ANDREUZZA GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020
COLLA JARI LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020
FIORINI BENEDETTA LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020
GALLI DARIO LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020
PETTAZZI LINO LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020
PIASTRA CARLO LEGA - SALVINI PREMIER 03/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/11/2020
Stato iter:
04/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/11/2020
Resoconto SALTAMARTINI BARBARA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 04/11/2020
Resoconto TODDE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 04/11/2020
Resoconto SALTAMARTINI BARBARA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/11/2020

SVOLTO IL 04/11/2020

CONCLUSO IL 04/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04937
presentato da
SALTAMARTINI Barbara
testo di
Martedì 3 novembre 2020, seduta n. 421

   SALTAMARTINI, GUIDESI, BINELLI, ANDREUZZA, COLLA, DARA, FIORINI, GALLI, PETTAZZI e PIASTRA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   stante la grave crisi economica prodotta dalla diffusione della pandemia da COVID-19, le imprese italiane sono entrate in gravissima carenza di liquidità, tanto da pregiudicare seriamente la capacità produttiva del Paese;

   il sistema dei Confidi è stato più volte e in quasi tutti i decreti-legge varati dal Governo, ritenuto fondamentale per fornire alle imprese la liquidità di cui hanno bisogno per la continuità produttiva e per sostenere il sistema degli investimenti;

   con emendamento parlamentare al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si è inserito, all'articolo 13, comma 1, la lettera n-bis) tesa a consentire la patrimonializzazione dei confidi attraverso l'imputazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, al fondo consortile, al capitale sociale, o ad apposita riserva dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge n. 108 del 1996 esistenti alla data del 31 dicembre 2019;

   tale previsione, già peraltro adottata in altri precedenti provvedimenti, consentirà una maggiore solidità dei Confidi dal punto di vista patrimoniale, permettendo una maggiore esposizione nella concessione di credito alle piccole e medie imprese;

   l'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito, prevede che la patrimonializzazione possa avvenire, al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19, previa autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione che deve essere richiesta, sulla base della disciplina sugli aiuti di Stato, con notifica da parte dell'Italia;

   ad oggi non risulterebbe avviata da parte dei Ministeri competenti, la prescritta procedura presso la Commissione europea;

   al riguardo preme segnalare che in relazione ad analoga norma, in merito alla patrimonializzazione dei Confidi, inserita nell'articolo 1 comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'interlocuzione con la Commissione europea era stata curata dal Ministero dello sviluppo economico;

   l'avvio della prescritta procedura risulterebbe assai urgente, prevedendo la norma che l'imputazione dei fondi sia fatta, con deliberazione da assumersi, da parte di ciascun confidi, entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere per avviare il processo di notifica di cui in premessa nei tempi più brevi possibili, al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale dei Confidi e di potenziarne la capacità di sostegno alle piccole e medie imprese italiane.
(5-04937)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04937

  Gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento al sistema dei confidi, considerato un anello fondamentale per fornire liquidità alle imprese, duramente colpite dalla crisi generata dall'epidemia Covid-19, tuttora in corso.
  In particolare, si rinvia al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stata prevista, previa notifica alla CE, la facoltà per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva – con delibera assembleare da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio – i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2019, ad esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (fondi anti-usura).
  Tale facoltà coinvolge, per espressa previsione della norma stessa, tutti i contributi pubblici detenuti dai confidi alla data del 31 dicembre 2019. La formulazione della norma in termini generali comporta, pertanto, la necessità di procedere alla preventiva identificazione nel concreto delle tipologie di contributi pubblici potenzialmente oggetto della facoltà prevista dalla disposizione normativa, mediante specifiche analisi dei dati disponibili. Infatti, il sistema dei confidi detiene e gestisce, a vario titolo, risorse pubbliche di diversa natura quali fondi statali, fondi regionali, fondi delle camere di commercio e fondi dell'Unione europea.
  In considerazione della specifica attività svolta dai confidi, l'attribuzione al patrimonio netto degli stessi, senza vincoli di destinazione, delle risorse pubbliche, inoltre, coinvolge profili di compatibilità con le norme e gli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato agli intermediari finanziari.
  La norma in argomento potrebbe impattare, tra le altre, su una misura di aiuto di competenza del MiSE attuata per il tramite dei confidi, istituita dal decreto del 3 gennaio 2017 del MiSE, di concerto con il MEF, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013.
  I citati profili meritano dunque un'attenta valutazione, da svolgersi in collaborazione con il MEF e con il supporto delle Autorità deputate alla vigilanza sui confidi (Banca d'Italia e Organismo di vigilanza sui confidi minori ex articolo 112 del TUB), necessario ad acquisire gli elementi di fatto ai fini del contraddittorio che si instaurerà con l'Esecutivo dell'Unione sul tema.
  Sul punto, specifico che il MISE ha curato la notifica alla CE della misura agevolativa, sul presupposto che si tratta di una misura di garanzia in favore delle piccole e medie imprese, attuata per il tramite dei confidi.
  Infatti, il ruolo assunto dai confidi è quello di gestori di fondi pubblici, non essendo previsto alcun tipo di apporto diretto al capitale dei predetti organismi di garanzia delle risorse pubbliche ad essi assegnate. Dette risorse pubbliche, difatti, sono restituite al MISE, decorsi i sette anni previsti per la gestione, al netto delle perdite eventualmente subite.
  La norma di legge in discussione non prevede, di fatto, un aiuto alle imprese, bensì costituisce un aiuto ai confidi e, pertanto, la prevista notifica alla CE concerne profili di compatibilità alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato in favore di soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria.