ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04922

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 420 del 02/11/2020
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/04994
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 02/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/11/2020
Stato iter:
22/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 22/12/2020
Resoconto GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/11/2020

DISCUSSIONE IL 22/12/2020

SVOLTO IL 22/12/2020

CONCLUSO IL 22/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04922
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Lunedì 2 novembre 2020, seduta n. 420

   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati del Ministero della giustizia al 29 febbraio 2020 in Italia i detenuti erano 61.230, a fronte di una capienza regolamentare delle carceri pari a 50.931 posti, di cui effettivamente disponibili circa 47.000;

   l'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che, fino al 30 giugno 2020, «la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena», salvo che riguardi alcune specifiche tipologie di detenuti, e che, «salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari»;

   poiché nel medesimo decreto si prevede altresì che «con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (...) è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti», risulta evidente che la detenzione domiciliare sia subordinata alla effettiva disponibilità del braccialetto elettronico;

   negli ultimi anni l'utilizzo di tali dispositivi ha subito un forte incremento, determinando una scarsa disponibilità degli apparecchi da parte dell'Amministrazione;

   numerosi detenuti sono impossibilitati a lasciare le strutture detentive, a causa della mancata esecuzione delle ordinanze di concessione di misure alternative alla detenzione per l'indisponibilità dei nuovi braccialetti;

   l'Amministrazione, nel dicembre 2016, avviava una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di braccialetti elettronici conclusasi nell'agosto del 2018 con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a Rti Fastweb: il servizio prevede, per un periodo minimo di 27 mesi, la fornitura di 1000-1200 braccialetti mensili per l'intera durata triennale fino al 31 dicembre del 2021;

   l'erogazione del servizio sarebbe dovuta partire da ottobre 2018, previa nomina da parte del Ministero dell'interno di una commissione di collaudo, ma tale organo è stato nominato dal Ministero solo a fine novembre 2018 e ad oggi, dal sito della Polizia di Stato, risulta che la procedura di collaudo sia ancora aperta; infatti, è stato pubblicato esclusivamente il decreto di approvazione del verbale di collaudo positivo relativo alla fase 1 e non risulta invece il «piano di collaudo della fase 2» che rappresenta la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura e che deve essere sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione;

   secondo quanto riportato da un articolo de «Il Dubbio» pubblicato il 18 marzo 2020, dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge «Cura Italia» emerge che al momento e fino al 15 maggio siano disponibili solo 2600 braccialetti, sebbene il contratto con Fastweb (che decorre dal 31 dicembre 2018) preveda la fornitura di 1000-1200 braccialetti mensili per un totale di 15 mila braccialetti che, invece, in teoria avrebbero dovuto essere già disponibili alla data odierna;

   il braccialetto elettronico rappresenta uno strumento indispensabile per ridurre il sovraffollamento carcerario, alla luce dei recenti gravissimi episodi accaduti negli istituti carcerari –:

   se il Governo sia a conoscenza delle ragioni per le quali la procedura di collaudo risulti essere in così estremo ritardo;

   se il Governo sia in grado di fornire chiarimenti e indicazioni precise su modalità e tempi con cui i nuovi braccialetti elettronici saranno messi a disposizione, così da consentire l'esecuzione delle misure di detenzione domiciliare già disposte e di quelle altresì previste con l'entrata in vigore del decreto.
(5-04922)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-04922

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto mi pregio riferire quanto segue.
  In via preliminare ritengo doveroso ripercorrere la situazione inerente i braccialetti elettronici all'esito della prima ondata pandemica, per poi aggiornarla al 3 dicembre 2020.
  Orbene, come è noto, l'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3, ha previsto che, se la pena residua è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.
  In data 27 marzo 2020, pertanto, fu firmato il provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, previsto dal comma 5 dell'articolo 123 del predetto decreto-legge.
  Tale provvedimento ha previsto che il Dipartimento della pubblica sicurezza rendesse disponibili, complessivamente, n. 5.000 apparecchi per il controllo dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare, compresa la dotazione presente nell'immediato, pari a n. 920 dispositivi, senza alcun tipo di menzione relativa al numero di apparati installabili ogni settimana.
  Al fine di consentire l'effettiva e tempestiva esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dalla Magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge in esame, con successiva nota 4 aprile 2020, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 forniva ampie rassicurazioni circa l'adozione di imminenti iniziative finalizzate al reperimento del maggior numero di braccialetti elettronici, in linea con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 123 del decreto-legge citato.
  Presso la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del D.A.P. inoltre è stato istituito, in data 26 marzo u.s., un apposito gruppo di lavoro per gli adempimenti esecutivi di cui all'articolo 123 del decreto-legge n. 18 e sono state date le necessarie indicazioni operative alle Direzioni penitenziarie e ai Provveditorati regionali.
  Il numero di provvedimenti concessori della detenzione domiciliare, ai sensi dell'articolo 123 del sopracitato decreto, ammontava, al mese di aprile 2020 a n. 282; mentre, relativamente al disposto di cui all'articolo 124 del medesimo decreto, i detenuti ammessi al regime di semilibertà, per i quali è stato emesso provvedimento di concessione di licenze oltre i limiti previsti, ammontava a n. 648.
  Si rammenta, infine, che alla data del 17 marzo 2020, i detenuti presenti negli istituti penitenziari erano n. 60.176, diminuite al 10 aprile 2020 a 56.517.
  Ciò rammentato, passo a riferire dell'attuale situazione, aggiornata come detto al 3 dicembre 2020.
  Orbene, fermo restando che tutte le procedure relative alla gestione dei dispositivi in esame sono rimesse alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, si rappresenta che la misura della detenzione domiciliare precedentemente prevista dall'allora articolo 123, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è ora disciplinata dall'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19».
  In virtù di quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, in data 5 novembre 2020 è stato firmato il provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
  Tale provvedimento prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza renda disponibili n. 1.200 apparecchi mensili per il controllo dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.
  Ancora, al fine di consentire l'effettiva e tempestiva esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dalla Magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ha proceduto, in data 11 aprile 2020, alla formalizzazione di un contratto di fornitura di braccialetti elettronici e connessi servizi di attivazione e manutenzione per le finalità di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed ora anche per le finalità di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  Detta fornitura è stata affidata a Fastweb S.p.A., già titolare della commessa per conto del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
  Pertanto, Fastweb S.p.A., in forza del citato affidamento diretto espletato dal Commissario straordinario, ha garantito un'ulteriore fornitura di n. 1.600 braccialetti elettronici.
  Al fine di consentire un costante monitoraggio numerico delle effettive installazioni dei braccialetti elettronici riconducibili al provvedimento in argomento, così come richiesto dal Ministero dell'interno si è invitata la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento a dare le opportune disposizioni a tutti gli istituti penitenziari affinché, nella trasmissione delle ordinanze ex articolo 30, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 alle competenti forze di polizia, venga inserita la dicitura «EMERGENZA SANITARIA COVID-19».
  Tale attività consentirà una immediata differenziazione rispetto alle altre installazioni di braccialetti elettronici e favorirà un percorso preferenziale sotto il profilo delle tempistiche.
  Il numero di provvedimenti concessori della detenzione domiciliare, ai sensi dell'articolo 30 del sopracitato decreto, alla data del 2 dicembre 2020 ammonta a n. 94, di cui n. 44 ammessi alla misura senza braccialetto elettronico e n. 50 con braccialetto elettronico.
  Relativamente, invece, al disposto di cui all'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà», misura precedentemente prevista dall'articolo 124, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i detenuti ammessi al regime di semilibertà, per i quali è stato emesso provvedimento di concessione di licenze oltre i limiti previsti ammonta, alla stessa data, a n. 807.
  Ad ogni buon conto, si rappresenta che al 2 dicembre 2020, i detenuti presenti negli istituti penitenziari sono n. 54.337, di cui n. 53.418 fisicamente presenti in istituto.