ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04915

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 419 del 30/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04915
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Venerdì 30 ottobre 2020, seduta n. 419

   GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si evince dall'intesa sancita il 14 settembre 2020 tra il Governo, le regioni e le province autonome, è stato approvato il documento recante «Vaccinazione anti-influenzale: distribuzione di una quota di vaccini anti-influenzali, disponibile per ogni singola regione, attraverso il sistema territoriale delle farmacie», elaborato dal Ministero della salute;

   nel predetto documento, così come già ribadito nella circolare 0019214-04/06/2020-DGPRE-MDS-P, il Ministero, nell'evidenziare che nella stagione influenzale 2020/2021 non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, così come infatti sta avvenendo, rilevava l'importanza della vaccinazione antinfluenzale per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili e, dunque, sovrapponibili tra le malattie Covid-19 e l'influenza;

   per questi motivi, il Ministero della salute ha previsto, al fine di assicurare quanto più possibile la copertura vaccinale anti influenzale soprattutto per i soggetti più fragili, l'impegno per ogni regione di rispettare una soglia minima dell'1,5 per cento di vaccini acquistati da redistribuire alle farmacie e sulla base della loro autonomia le stesse potranno limitarsi a tale soglia ovvero aumentarla sulla base dell'andamento della campagna vaccinale;

   appare evidente che la ratio che sottende tale intesa è quella di consentire alle farmacie dislocate su tutto il territorio nazionale di contribuire in maniera determinante alla campagna vaccinale raccomandata dal Ministero della salute tramite la circolare 0019214-04/06/2020-DGPRE-MDS-P «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021», e quindi alla distribuzione dei vaccini alla popolazione attiva;

   secondo quanto si evince dalla circolare emessa dalla Federfarma Brindisi, contrariamente a quanto stabilito dalla predetta intesa Stato-regioni, la regione Puglia ha disposto che l'intera quota di vaccini acquistati dalla struttura pubblica, ovvero 2 milioni e 200 mila dosi, saranno distribuiti ai cittadini solo per il tramite dei medici di medicina generale ovvero dei pediatri di libera scelta a causa di problemi di natura organizzativa;

   appare evidente, dunque, che la determinazione della regione Puglia non solo disattende quanto previsto dal documento del Ministero, ma è causa di disagi ai pazienti;

   nello specifico, la mancata distribuzione dei vaccini alle farmacie comporta l'impossibilità per i pazienti di usufruire della capillare rete delle 19 mila farmacie dislocate sul territorio e di reperire più comodamente e rapidamente il farmaco nonché l'impossibilità di reperire il vaccino a qualunque ora beneficiando di farmacie aperte al pubblico anche 24 ore su 24 (compreso il sabato e la domenica). Inoltre, il paziente acquisterebbe il vaccino in farmacia con la consapevolezza che è sempre conservato nel rispetto delle condizioni previste dalla legge che ne garantiscono la sicurezza, l'efficacia e la inalterabilità –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire a tutti i cittadini il livello di prevenzione collettiva previsto dai Lea tramite la prestazione relativa alla copertura vaccinale anti influenzale ed, in particolar modo, assicurando la rapida distribuzione dei vaccini per la stagione 2020-2021 anche per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e garantendo così come sancito nell'Intesa del 14 settembre 2020 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il rispetto da parte delle regioni della soglia minima dell'1,5 per cento di vaccini acquistati dalla struttura pubblica da redistribuire alle farmacie;

   se intenda porre in essere le iniziative normative di competenza volte a consentire ai farmacisti di inoculare i vaccini anti influenzali direttamente nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale distribuite sul territorio nazionale, al fine di permettere alle stesse di contribuire in maniera determinante alla campagna vaccinale raccomandata dal Ministero della salute tramite la circolare 0019214-04/06/2020-DGPRE-MDS-P.
(5-04915)