ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04886

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 417 del 28/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: SPENA MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARROCCO PATRIZIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/10/2020
ROTONDI GIANFRANCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/10/2020
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/10/2020
Stato iter:
11/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/11/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 11/11/2020
Resoconto SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/10/2020

DISCUSSIONE IL 11/11/2020

SVOLTO IL 11/11/2020

CONCLUSO IL 11/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04886
presentato da
SPENA Maria
testo di
Mercoledì 28 ottobre 2020, seduta n. 417

   SPENA, MARROCCO, ROTONDI e POLVERINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha prorogato dal 31 agosto fino al 15 ottobre 2020 la disposizione già prevista dal decreto-legge n. 34 del 2020, che, per i lavoratori immunodepressi, equiparava il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per patologie gravi, senza alcun effetto sul computo del periodo di comporto;

   la medesima disposizione normativa ha altresì previsto che dal 16 ottobre fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori immunodepressi svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

   la nuova disciplina applicabile dal 16 ottobre rischia di produrre gravi disagi, in particolare di natura economica ai lavoratori immunodepressi, in particolare in alcuni settori specifici, considerati più a rischio e dove non risulta possibile adibirli allo svolgimento di una mansione diversa rientrante nella medesima categoria o area di inquadramento, come ad esempio nel settore della scuola col rischio di gravi decurtazioni sullo stipendio se l'emergenza sanitaria dovesse protrarsi a lungo;

   come specificato dalla circolare interministeriale 1585 dell'11 settembre 2020, con riferimento ai lavoratori della scuola, il docente che, a seguito di certificazione medica, sia dichiarato inidoneo sarà collocato in malattia fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti;

   tale condizione, sulla base della normativa vigente, influisce sul reddito percepito e sul computo del periodo di comporto e rischia di essere particolarmente penalizzante per i lavoratori immunodepressi alla luce di una durata della situazione pandemica ad oggi non definibile –:

   se alla luce delle criticità riportate in premessa il Governo intenda adottare iniziative normative per ripristinare la previsione che, per i lavoratori immunodepressi, equiparava il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero in gravità.
(5-04886)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04886

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  Al riguardo, per i soggetti cosiddetti fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, tutto il periodo di assenza dal servizio viene equiparato alla degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
  La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).
  Il termine per l'applicazione di queste misure di tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Successivamente, il comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.
  Al riguardo, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto un'ulteriore proroga, al 15 ottobre 2020, del termine previsto per la tutela in questione, che dunque, attualmente, risulta riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
  Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l'individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.
  Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
  Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
  A fronte dell'attuale situazione normativamente prevista ed anche a causa del protrarsi del grave momento emergenziale, voglio rassicurare l'odierno interrogante che l'amministrazione che rappresento è ben consapevole della necessità di apprestare tutte le possibili forme di tutela per le categorie di lavoratori maggiormente esposte ai rischi derivanti dalla pandemia e di conseguenza si adopererà, anche nei prossimi provvedimenti normativi, al fine di predisporre misure a tutela delle categorie di lavoratori in difficoltà come quella dei lavoratori fragili.