Legislatura: 18Seduta di annuncio: 417 del 28/10/2020
Primo firmatario: GIANNONE VERONICA
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 28/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GAGLIARDI MANUELA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 28/10/2020 BENIGNI STEFANO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 28/10/2020 PEDRAZZINI CLAUDIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 28/10/2020 SILLI GIORGIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 28/10/2020 SORTE ALESSANDRO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 28/10/2020
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 05/11/2020 Resoconto GAGLIARDI MANUELA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO RISPOSTA GOVERNO 05/11/2020 Resoconto GIORGIS ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 05/11/2020 Resoconto GAGLIARDI MANUELA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
DISCUSSIONE IL 05/11/2020
SVOLTO IL 05/11/2020
CONCLUSO IL 05/11/2020
GIANNONE, GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI e SORTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
tra le categorie professionali più colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso rientra quella degli avvocati che, per l'importanza del ruolo svolto all'interno dell'effettivo funzionamento della giustizia, devono portare avanti gli incarichi assunti anche nell'attuale momento di difficoltà;
la partecipazione dei difensori alle udienze è fondamentale e sta avvenendo nonostante, per lo svolgimento in locali chiusi e frequentati da una moltitudine di persone, sia oggettivamente una delle attività a maggiore rischio contagio;
è cronaca quotidiana l'aumento dei casi di contagio tra tutti gli operatori del Tribunale. A differenza però di magistrati e pubblici dipendenti (quali i cancellieri), l'Avvocato non ha alcuna copertura e tutela in caso debba affrontare un periodo di quarantena o, ancora peggio, rimanga vittima di contagio;
attualmente infatti, l'istituto del legittimo impedimento per gli Avvocati è riconosciuto solo in materia penale dall'art. 420-ter codice di procedura penale, che legittima il giudice a rinviare l'udienza quando risulta che l'assenza del difensore, purché precedentemente comunicata, sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire. Questo comporta, per esempio, che un avvocato penalista in isolamento volontario perché entrato in contatto con soggetto positivo al Covid-19, debba fare istanza di rinvio e rimettersi ad una valutazione discrezionale del magistrato, che dovrà decidere se l'impedimento sia o meno assoluto, per ottenere una posticipazione della udienza;
se possibile, la situazione è ancora peggiore per gli avvocati che non sono penalisti, non tutelati dall'istituto del legittimo impedimento indicato;
in ogni caso poi, in materia penale, civile o amministrativa, un avvocato in quarantena o malato deve comunque rispettare i termini delle scadenze processuali, per il deposito degli atti fuori udienza;
è perciò indispensabile, secondo gli interroganti, che venga riconosciuta all'avvocato, che venga a trovarsi nelle situazioni di isolamento, quarantena o contagio, un legittimo impedimento professionale, comprendente la possibilità di non partecipare ad una udienza o di non rispettare una scadenza processuale, in ogni caso ed indipendentemente dalla materia in cui esercita la propria professione –:
quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda assumere affinché gli avvocati che si trovino in isolamento, quarantena o debbano direttamente affrontare una infezione da Covid-19, possano risultare legittimamente impediti nell'esercizio della professione e, per l'effetto, non essere tenuti a recarsi in udienza ed a rispettare scadenze processuali nel periodo interessato dalla problematica di salute che li vede coinvolti.
(5-04882)
L'emergenza sanitaria attualmente in atto si ripercuote inevitabilmente in ambito processuale dove la condizione di quarantena, isolamento o contagio da Covid-19, va ad aggiungersi alle cause già note che, di fatto, impediscono all'avvocato di svolgere appieno le attività connesse all'esercizio della professione.
Per tale ragione, il sistema normativo vigente si trova a fare i conti con una realtà prima non esistente, sebbene in tutta evidenza assimilabile a condizioni di impedimento già conosciute.
La questione sollevata riguarda, infatti, la capacità del sistema di contemplare o assorbire tra gli impedimenti giustificabili anche le situazioni appena evidenziate.
Sul punto, sembra ragionevole ritenere che la questione relativa all'impossibilità del difensore affetto da Covid-19, ovvero in situazione di quarantena o isolamento fiduciario, debba essere qualificata analogamente a ogni altra situazione di impedimento già ampiamente disciplinata.
Invero, i codici di rito, attraverso gli istituti processuali del legittimo impedimento e della sostituzione processuale in sede penale, della rimessione in termini in sede civile, stabiliscono i criteri che devono guidare l'interprete nel considerare un impedimento assoluto o relativo, o una oggettiva impossibilità di rispettare un termine.
Come correttamente affermato dagli interpellanti l'istituto del legittimo impedimento per i difensori è riconosciuto esplicitamente solo in materia penale.
In sede civile il difensore, che a causa di un impedimento, non possa svolgere tempestivamente la propria attività, può avvalersi solo ex post dell'istituto della rimessione in termini. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione civile la malattia dell'avvocato va considerata alla stregua di una causa impeditiva non imputabile e consente quindi la remissione in termini solo quando è caratterizzata da imprevedibilità assoluta ed è idonea ad incidere in maniera determinante sulla possibilità di porre in essere gli atti dovuti, in tutti gli altri casi essa non giustifica la mancata organizzazione del professionista.
Ciò detto, laddove ricorrano tutti gli altri presupposti previsti per gli istituti giuridici richiamati, non parrebbero esservi dubbi sul fatto che le limitazioni che sono imposte dall'autorità sanitaria nella situazione del tutto eccezionale che stiamo affrontando, possano costituire un'ipotesi di «temporanea giustificazione oggettiva per l'assenza o per l'impossibilità di compiere attività processuali», che legittima la remissione in termini.
La remotizzazione di una rilevante porzione di attività processuali peraltro potrà consentire l'esercizio dell'attività forense anche a distanza, con ricadute positive specie nei casi di isolamento fiduciario e di quarantena in assenza di sintomi da Covid-19 pur in presenza di accertata positività al virus.
In ogni caso, di fronte ad una situazione inedita, occorrerà monitorare gli orientamenti della giurisprudenza e, laddove emergessero gravi lacune o aporie normative, valutare l'adozione di adeguate iniziative legislative.