ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04877

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 417 del 28/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
BILOTTI ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
DI SARNO GIANFRANCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/10/2020
Stato iter:
05/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/11/2020
Resoconto SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2020
Resoconto GIORGIS ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 05/11/2020
Resoconto SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/11/2020

SVOLTO IL 05/11/2020

CONCLUSO IL 05/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04877
presentato da
GIULIANO Carla
testo di
Mercoledì 28 ottobre 2020, seduta n. 417

   GIULIANO, ASCARI, BARBUTO, BILOTTI, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, D'ORSO, RICCIARDI, SAITTA, SALAFIA, SARTI e SCUTELLÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la situazione attuale, legata all'emergenza da COVID-19, richiede un radicale cambiamento nel sistema giustizia, evitando gli assembramenti nei tribunali, negli uffici giudiziari e anche nelle carceri;

   è quindi necessario aprirsi a nuove modalità essenzialmente telematiche (come già in parte avviene nella Corte di cassazione) che potrebbero rappresentare quella spinta verso l'innovazione tecnologica che deflazionerebbe in maniera tangibile il tanto auspicato snellimento dell'iter burocratico processuale: le udienze da remoto;

   l'informatizzazione e la digitalizzazione favoriscono il rispetto delle norme imposte per evitare il diffondersi ulteriore della pandemia, nonché il risparmio di tempo e risorse; applicate all'apparato giudiziario e al mondo del diritto, permetterebbero di recuperare la fiducia da parte dei cittadini che, sempre più spesso, denunciano una giustizia lenta;

   proprio l'esperienza della prima ondata di contagi ci dimostra quanto siano importanti, e dunque urgenti, misure finalizzate al miglioramento dell'intero sistema, attraverso una serie di interventi in grado di bilanciare le esigenze di giustizia con quelle della salute pubblica;

   la situazione venutasi a creare per l'aumento dei contagi desta preoccupazione tra gli operatori del settore giustizia, che auspicano una implementazione dello smart working per il personale giudiziario e dei relativi dispositivi necessari (anche per la celebrazione delle udienze da remoto), nonché l'ulteriore attivazione delle modalità telematiche per il deposito degli atti;

   nonostante si registri da Milano a Napoli un serio aumento di casi di positività nelle aule di giustizia, nelle cancellerie e nelle strutture penitenziarie, il personale giudiziario, con grande abnegazione, continua ad essere presente e ad assicurare i servizi ordinari, non solo essenziali;

   negli ultimi giorni anche l'andamento del contagio tra i detenuti è quasi raddoppiato (si è passati da 75 a 145 positivi), come anche, in maniera esponenziale, continua a salire fra gli operatori (allo stato attuale, risultano 199 affetti dal virus, rispetto ai precedenti 117) –:

   quali siano i provvedimenti che – anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dall'avvocatura e dalla magistratura – il Ministro interrogato intenda adottare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare in piena sicurezza il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, in particolare scongiurando la crescita dei contagi, così da tutelare la salute di tutti gli operatori del settore.
(5-04877)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-04877

  Grazie Presidente,

   la recrudescenza dell'infezione pandemica rende più difficile e problematico lo svolgimento di qualsiasi attività privata e pubblica, compresa l'attività giudiziaria: tuttavia è necessario che questa fondamentale funzione non subisca interruzioni, e al contempo venga svolta in sicurezza per gli operatori tutti: funzionari, magistrati, avvocati, appartenenti alle forze di pubblica sicurezza e utenti.

  In questa prospettiva il Ministero ha provveduto ad implementare i servizi amministrativi resi in modalità cosiddetto smart working, e ha potenziato le dotazioni informatiche.
  Nel medesima prospettiva il Governo, con il Decreto Ristori, del 28 ottobre 2020, ha introdotto importanti innovazioni processuali per consentire di svolgere da remoto alcune attività. Dall'interrogatorio di garanzia a seguito di emissione di misura cautelare, alla partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stadio di custodia cautelare, fermate o arrestate, alle udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, parti private e rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, interpreti, consulenti o periti.
  Non possono invece essere tenute mediante collegamenti da remoto le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché le udienze di discussione e, salvo che le parti vi acconsentano, le udienze preliminari e dibattimentali.
  Viene inoltre sancito il principio che, in ambito penale, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze presso gli uffici delle procure e presso i tribunali avvenga esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico, prevedendo per gli atti non compresi il deposito tramite posta elettronica certificata.
  Le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto è stato altresì previsto che possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte, a condizione che tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente, evitando così spostamenti fisici.
  Insieme a importanti norme processuali, nel testo del decreto-legge c.d. Ristori, del 28 ottobre 2020, sono state inserite anche alcune misure relative ai detenuti. La posta in gioco, lo voglio ricordare, è la salute di tutti: della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, dei detenuti e anche dei cittadini liberi: perché una diffusione dei contagi, come è evidente, avrebbe ripercussioni sull'intero sistema sanitario e sull'intera collettività.
  Una prima misura prevede la possibilità di concedere licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli ammessi al lavoro esterno. Tali licenze non potranno tuttavia essere concesse ai condannati per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale (mafia, terrorismo e gli altri delitti di grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori) e rispetto ai delitti di mafia e terrorismo anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, vi sia unicità di disegno criminoso o nesso teleologico tra i reati la cui pena è in esecuzione (connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale).
  La seconda misura prevista è la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Anche tale misura non potrà essere applicata ai soggetti condannati per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale (mafia, terrorismo, e gli altri delitti di grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori) e rispetto ai delitti di mafia e terrorismo anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, vi sia unicità di disegno criminoso o nesso teleologico tra i reati la cui pena è in esecuzione (connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale); la detenzione domiciliare non potrà inoltre essere applicata: ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; ai detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordini o sommosse; ai detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato; e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
  Insomma, disposizioni equilibrate e ragionevoli che mi auguro siano in grado di contribuire – insieme alle direttive del Dap e dei Provveditorati contenenti significative misure di prevenzione, cura e di gestione dei positivi – a scongiurare una diffusione incontrollabile dei contagi negli istituti penitenziari.