ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04863

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 416 del 27/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: RADUZZI RAPHAEL
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/10/2020
Stato iter:
28/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/10/2020
Resoconto RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/10/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/10/2020
Resoconto RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/10/2020

SVOLTO IL 28/10/2020

CONCLUSO IL 28/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04863
presentato da
RADUZZI Raphael
testo di
Martedì 27 ottobre 2020, seduta n. 416

   RADUZZI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   per garantire la ripresa economica, compromessa dalla pandemia COVID-19, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 2020, ha previsto ampliamento dei benefici fiscali in settori strategici per la nostra economia. Tra essi rivestono importanza rilevante quelli relativi al settore edilizio, con una detrazione fiscale pari al 110 per cento, a norma dell'articolo 119 del decreto, per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici in chiave antisismica;

   le misure previste dall'articolo 119 si sviluppano poi nell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34, dedicato alla definizione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle stesse detrazioni fiscali. L'articolo 121 prevede, al comma 1, la possibilità di cedere una serie di detrazioni fiscali per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese, attribuendo ai soggetti beneficiari la possibilità «di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

   successivamente, in data 8 agosto 2020 l'Agenzia delle entrate, tramite la circolare n. 24/E avente in oggetto: «la Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 2020», ha definito i soggetti cessionari del credito d'imposta includendo tra gli stessi, fra gli altri, le «società ed enti»;

   ai sensi delle disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del successivo decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 le fondazioni di origine bancaria sono definite quali «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale», volte a perseguire fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando nel rispetto del principio di economicità, nonché rivestendo una comprovata incidenza nello sviluppo all'interno dei territori –:

   se, in considerazione delle premesse sopra enunciate, i suddetti enti rientrino a pieno titolo fra i potenziali cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
(5-04863)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04863

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, si fa riferimento all'applicazione dell'agevolazione introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Superbonus) ed in particolare all'articolo 121 che prevede la possibilità di cedere ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, «una serie di detrazioni fiscali per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese».
  In particolare, l'interrogante evidenzia che l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha chiarito che la cessione del credito d'imposta introdotta dal citato articolo 121 può essere effettuata, tra gli altri, in favore di «società ed enti», e, pertanto, chiede di confermare se le fondazioni bancarie, quali «enti privati senza fine di lucro, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale», rientrano a pieno titolo fra i potenziali cessionari del suddetto credito d'imposta.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 121 del citato DL Rilancio consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di «sconto» sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione (cosiddetto sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la «cessione» a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  Il meccanismo sopra delineato ricalca solo in parte gli istituti precedentemente vigenti.
  Deve precisarsi che, al sistema delineato dal citato articolo 121, non si applicano le limitazioni descritte nelle circolari 18 maggio 2018, n. 11/E e 23 luglio 2018, n. 17/E, in merito alle modalità delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari previsti per gli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 e all'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.
  Ciò in quanto il citato articolo 121, espressamente, consente la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
  Più in particolare, come espressamente chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E la cessione può essere disposta in favore:

   dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

   di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);

   di istituti di credito e intermediari finanziari.

  Alla luce di quanto sopra esposto, con specifico riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, deve osservarsi che l'articolo 121 non prevede alcuna esclusione in merito ai soggetti in favore dei quali la cessione può essere effettuata, e, di conseguenza, si ritiene di poter confermare che le fondazioni di origine bancaria rientrino nella categoria dei potenziali cessionari del credito d'imposta in oggetto.