ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04809

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 411 del 19/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: NARDI MARTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04809
presentato da
NARDI Martina
testo di
Lunedì 19 ottobre 2020, seduta n. 411

   NARDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Massa, in data 6 agosto 2020, ha pubblicato un bando per «concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo professionale di specialista di polizia municipale-ufficiale di p.m. categoria d»;

   all'articolo 2 del bando vengono elencati i requisiti per l'ammissione: il punto «6» esclude dalla partecipazione coloro non hanno «prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230 essendo vietato, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l'uso delle armi ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della stessa legge n. 230 del 1998»;

   tale limitazione si pone palesemente in contrasto con la giurisprudenza vigente e le stesse indicazioni del Ministero dell'interno;

   secondo infatti la sentenza n. 8 del 15 gennaio 2007 del Tar della Toscana gli obiettori di coscienza, che hanno prestato servizio civile, possono legittimamente partecipare ai concorsi di polizia municipale e svolgerne le relative funzioni, in quanto le stesse non rientrano tra quelle che comportano l'uso di armi; il citato l'articolo 5 della legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza, vietava a coloro che hanno prestato il servizio civile (gli obiettori) «partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle forze armate, nell'arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato nel Corpo di Polizia penitenziaria o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi»;

   per il Tar quindi la suddetta preclusione «non risulta applicabile anche ai concorsi di assunzione nella polizia municipale comunale, poiché, ai sensi della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65, articolo 5, il personale di polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni ausiliari di pubblica sicurezza — e, pertanto ammesso all'uso delle armi — soltanto previo conferimento da parte del competente Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza»; conferimento subordinato all'accertamento del possesso di specifici requisiti;

   pertanto, sottolinea il Tar, costituendo lo status di agente di pubblica sicurezza una prerogativa accessoria ed eventuale, l'arma non è in ordinaria «dotazione obbligatoria» a tutti gli agenti di polizia municipale, ma solo di quelli in possesso della qualità suddetta, e dunque gli obiettori di coscienza potranno legittimamente concorrere ai bandi nel Corpo della polizia municipale, potendo effettuare i numerosi e diversificati servizi ordinari che non comportano l'uso delle armi;

   stessa interpretazione è stata data anche dal Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali — territorio e autonomie locali) che in un parere espresso su tale tematica (pubblicato anche sul sito internet del Ministero) precisa «che l'aver dichiarato lo stato di obiettore di coscienza non è di per sé causa ostativa all'assunzione o alla permanenza nel corpo o servizio di polizia municipale. (...) Ciò trova ulteriore conforto nel disposto dell'articolo 17, comma 134 della legge 15 maggio 1997, n. 127 che innovando la legge n. 65 del 1986, ha così statuito: “Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 la parola ‘portano’ è sostituita dalle seguenti ‘possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare’”. Tale novellazione del testo originario, che prevedeva una correlazione necessaria ed imprescindibile tra qualità di agente di pubblica sicurezza degli agenti addetti alla polizia municipale e porto dell'arma senza licenza, rafforza ulteriormente la discrezionalità dell'ente in materia e conferma l'orientamento sopra esposto secondo cui per gli obiettori di coscienza la preclusione normativa opera esclusivamente in relazione all'espletamento di servizi armati» –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di permettere, in maniera univoca, agli obiettori di coscienza che hanno prestato servizio civile di partecipare a concorsi pubblici quali quello di polizia municipale del comune di Massa
(5-04809)