ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04582

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: BISA INGRID
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 09/09/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/09/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04582
presentato da
BISA Ingrid
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   BISA, GUSMEROLI e CAVANDOLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   a norma degli articoli 119-122 del decreto-legge n. 34 del 2020, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni fiscali del 110 per cento (cosiddetto Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, i sostenitori delle spese, negli anni 2020 e 2021, possono optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggettivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   in attuazione della suddetta normativa il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto «Asseverazioni» del 3 agosto 2020 e il decreto «Requisiti tecnici» del 6 agosto 2020, che definiscono sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, sia gli interventi che rientrano nelle agevolazioni-superbonus del 110 per cento nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento;

   anche l'Agenzia delle entrate ha emanato i primi chiarimenti attuativi: la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E ed il provvedimento dell'8 agosto 2020, n. 283847; in allegato a quest'ultimo, l'Agenzia ha pubblicato – contestualmente – il modello, denominato «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», che definisce i termini di presentazione dell'opzione che permette al posto della fruizione diretta della detrazione, di beneficiare del contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

   con riferimento alla cessione del credito, l'Agenzia delle entrate nella Guida all'utilizzo della procedura «Comunicazione opzione crediti e detrazioni» precisa che «le operazioni effettuate tramite la procedura non costituiscono gli atti di cessione dei crediti e le transazioni intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse siano efficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti»;

   già il provvedimento dell'8 agosto 2020, n. 283847/2020, al punto 4, «Modalità di esercizio dell'opzione» dispone che «con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione»;

   ad oggi rimangono dubbi interpretativi, soprattutto da parte di molti soggetti cedenti circa le responsabilità statuite dall'articolo 122, comma 4, del decreto-legge cosiddetto Rilancio;

   ad esempio, sempre nella citata guida, si legge che «I dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno resi disponibili per l'accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la Piattaforma cessione crediti» on line, non specificando quindi modalità, adempimenti, nonché se gli obblighi contrattuali di quest'ultimo sono stati ottemperati prima della cessione del credito;

   ciò implicherebbe, di conseguenza, non soltanto potenziali ostacoli burocratici nella fruizione stessa dell'agevolazione fiscale prevista, ma anche l'erronea imputazione di sanzioni e interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito le prescrizioni di legge;

   occorre, pertanto, chiarire fin da subito le incertezze sul perimetro applicativo delle suddette disposizioni, anche al fine di non compromettere i legittimi rimborsi del credito fiscale ovvero nella cessione del credito medesimo, evitando il rischio di una beffa come sta emergendo con il bonus mobilità/monopattini (si veda Il Messaggero, 7 settembre 2020) –:

   se non ritenga doveroso un intervento risolutivo per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto in premessa, anche al fine di esonerare il cessionario da irregolarità pregresse ad esso non imputabili e delimitare anche la responsabilità del committente.
(5-04582)