ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04571

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 394 del 08/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/09/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/09/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/09/2020

SOLLECITO IL 14/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04571
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Martedì 8 settembre 2020, seduta n. 394

   BUSINAROLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 il «decreto Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020) ha previsto per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, che siano in situazioni di temporanea difficoltà, o che hanno subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi;

   la sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal «Fondo di solidarietà» istituito con la legge n. 244 del 2007, cosiddetto «Fondo Gasparrini», diretto alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per decesso o grave infortunio, con riferimento soltanto al pagamento della quota capitale e non agli interessi;

   la misura prevista dal decreto «Cura Italia» rappresenta un importante strumento diretto ad assicurare sostegni economici ai soggetti maggiormente colpiti dalla diffusione del Covid-19, ma, allo stato attuale, sussistono alcune criticità che riguardano specifiche categorie lavorative, nonostante l'ampliamento della platea di beneficiari prevista successivamente dal cosiddetto «Decreto liquidità» (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

   l'articolo 4 del decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2020, ammetteva infatti ai benefici del Fondo sopracitato soltanto le attività indicate dall'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 8, definendo così il lavoratore autonomo: «si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81». Le definizioni poste dall'articolo si riferivano alle attività non imprenditoriali e ai liberi professionisti iscritti agli Albi, escludendo di fatto piccoli imprenditori commercianti ed artigiani che, soltanto con l'intervento del «decreto liquidità» hanno potuto accedere alla sospensione delle rate del mutuo;

   ad oggi, resta esclusa da tale benefici una specifica categoria di lavoratori, ovvero i soci di società anche unipersonale o s.a.s, con partita Iva non corrispondente alla persona fisica, come in un caso segnalato all'interrogante relativo al diniego da parte di un istituto bancario circa la sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, nei confronti di soggetto socio di società unipersonale, motivato dalla mancata corrispondenza tra la partita Iva di cui lo stesso era titolare e la persona fisica;

   sarebbe opportuno riconsiderare i requisiti per l'accesso al Fondo al fine di ampliare la platea di beneficiari, consentendo anche alle categorie di lavoratori rimaste escluse di accedere alle misure previste dal Governo a seguito della recente emergenza sanitaria –:

   alla luce di quanto esposto in premessa quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano porre in essere al fine di consentire, alle categorie di lavoratori escluse, di beneficiare della possibilità di richiedere la sospensione delle rate del mutuo, posto che tali lavoratori sono penalizzati, al pari delle altre categorie ammesse, dalla diffusione del Covid-19.
(5-04571)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

orario di lavoro

cessazione d'impiego

cessazione dei pagamenti