ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04504

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 386 del 04/08/2020
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 04/08/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 04/08/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 04/08/2020
Stato iter:
05/08/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/08/2020
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 05/08/2020
Resoconto CANCELLERI GIANCARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 05/08/2020
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/08/2020

SVOLTO IL 05/08/2020

CONCLUSO IL 05/08/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04504
presentato da
LUCCHINI Elena
testo di
Martedì 4 agosto 2020, seduta n. 386

   LUCCHINI e COVOLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   nel «decreto rilancio», all'articolo 119, si stabilisce che gli interventi volti all'adeguamento sismico per i quali è possibile ottenere la detrazione del 110 per cento devono ricadere unicamente nelle Zone sismiche 1, 2 e 3, esclusa quindi la zona 4;

   quest'ultima riguarda, per la precisione, 72 comuni in provincia di Padova, 35 in provincia di Rovigo, 6 in provincia di Vicenza, 20 in provincia di Venezia, 1 in provincia di Belluno e 28 in provincia di Verona. Tra questi, tre capoluoghi come Padova, Venezia, Rovigo;

   ad oggi, in Veneto, su 563 comuni ce ne sono 162 in zona sismica 4. Essi non possono accedere al maxicredito d'imposta al 110 per cento per adeguare le proprie abitazioni al rischio sismico e questo significa che ci saranno ampie zone del territorio che faticheranno ad adeguarsi in termini di sicurezza, rimanendo a rischio;

   questi comuni di fatto sono esclusi dall'accesso al «Sismabonus», lo sconto fiscale applicabile agli interventi di adeguamento sismico di immobili ed edifici siti in zone a rischio terremoto, poiché presentano valori standard di accelerazione orizzontale massima del terreno (ag) maggiori di 0,05, ossia al di sopra della soglia minima stabilita dall'Ingv per far ricadere il relativo territorio in zona sismica 3;

   il dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale (Dicea) dell'università degli studi di Padova, infatti, sta portando avanti da anni una serie di ricerche che valutano nel dettaglio, in scala territoriale, il rischio sismico caratterizzante il patrimonio edilizio residenziale sul territorio regionale del Veneto;

   quest'ultimo studio consiste nella revisione normativa dell'evoluzione della classificazione sismica del territorio regionale del Veneto a cui viene affiancata un'indagine di dettaglio avente l'obiettivo di costruire un modello rappresentativo della distribuzione territoriale su base statistica del patrimonio edilizio residenziale;

   i risultati preliminari di questo lavoro hanno permesso di evidenziare come, a seguito della possibile riclassificazione sismica regionale, si creerebbe l'opportunità per più di 340 mila edifici di accedere ai benefici fiscali connessi al decreto «Sismabonus» e al nuovo strumento del «SuperBonus 110 per cento» –:

   se e quali iniziative di competenza, con riguardo a quanto esposto in premessa, il Ministro interrogato intenda adottare per estendere le agevolazioni del «Sismabonus» anche ai cittadini residenti della zona sismica 4.
(5-04504)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 agosto 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-04504

  La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale, prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti meno forti e senza crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane.
  Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 sono stati adottati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo – generalmente 50 anni – da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.
  Sulla base di detta Ordinanza, le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio (decreto legislativo n. 112 del 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – Testo Unico delle Norme per l'Edilizia), hanno compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
  Conseguentemente, i Comuni classificati come zona sismica 4 sono i comuni ubicati in zone meno pericolose, ovvero in zone nelle quali la probabilità di verificazione di terremoti è molto bassa.
  Quanto al sismabonus, si è scelto di concentrare le risorse per favorire la realizzazione degli interventi edilizi antisismici sugli immobili localizzati in aree a maggiore sismicità e cioè nelle zone 1, 2 e 3.
  La Regione del Veneto ha provveduto a classificare il proprio territorio sulla base dei sopra menzionati criteri.
  Pertanto, la medesima Regione potrà, anche sulla base degli studi citati nell'atto di sindacato ispettivo redatti dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Padova, procedere ad una revisione della classificazione sismica, da sottoporre alla valutazione tecnica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, conseguentemente, per effetto della stessa, consentire, in ragione dell'ubicazione degli immobili in Zone sismiche 1, 2 e 3, la fruizione del beneficio di legge, ivi compreso quello previsto dall'articolo 119 del decreto-legge rilancio.