ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04484

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 383 del 30/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 30/07/2020
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 30/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/07/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04484
presentato da
FERRO Wanda
testo di
Giovedì 30 luglio 2020, seduta n. 383

   FERRO, RIZZETTO e CIABURRO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, il «Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette» ha lo scopo di «integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti [...] le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti» e al finanziamento del Fondo si provvede «con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti» (articolo 10);

   dal 1° gennaio 1998, la citata integrazione si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza (articolo 59 della legge n. 449 del 1997) e viene corrisposta dal Fondo sotto forma di pensione annua complessiva, il cui importo è «pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35»;

   tale assetto è stato modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle «modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 [...]»: il decreto 8 maggio 2018, n. 55 ha, quindi, disposto che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria», determinato soltanto secondo il sistema contributivo;

   con riferimento alla contribuzione già versata alla data di entrata in vigore del decreto, la contribuzione già versata al Fondo, rivalutata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto, concorre alla formazione del montante contributivo individuale;

   l'INPS ha predisposto uno schema di circolare applicativa in cui si chiarisce che il decreto interviene sul sistema di calcolo delle prestazioni previste dalla legge n. 377 del 1958 e trova applicazione nei confronti di tutti gli iscritti al Fondo esattoriale, precisando come non sia richiesto alcun requisito minimo di contribuzione ai fini dell'erogazione del trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata, mentre resta fermo il requisito di 15 anni di contribuzione per il trattamento aggiuntivo alla pensione di vecchiaia;

   il calcolo contributivo del trattamento aggiuntivo, inoltre, trova applicazione solo per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996, ad eccezione di coloro i quali abbiano maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per i quali il calcolo contributivo troverà applicazione solo per le anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012. Per le anzianità maturate antecedentemente a tali date continua ad applicarsi il meccanismo di integrazione di cui alla legge n. 377 del 1958;

   da tale sistema di calcolo può derivare una disparità di trattamento a sfavore di chi ha maturato una maggiore anzianità contributiva e un parziale scostamento dal testo del decreto ministeriale, secondo cui l'importo della pensione annua è determinato «soltanto secondo il sistema contributivo» –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di garantire che anche i versamenti effettuati prima del 31 dicembre 1995 vengano calcolati con il sistema contributivo.
(5-04484)