ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04422

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 376 del 21/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: BARZOTTI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/07/2020
Stato iter:
22/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 22/07/2020
Resoconto BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/07/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 22/07/2020
Resoconto BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/07/2020

SVOLTO IL 22/07/2020

CONCLUSO IL 22/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04422
presentato da
BARZOTTI Valentina
testo di
Martedì 21 luglio 2020, seduta n. 376

   BARZOTTI e INVIDIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel corso dell'emergenza epidemiologica, il ricorso al lavoro agile è stata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in molte realtà aziendali;

   la legge n. 81 del 2017 non prevede il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella determinazione di termini e condizioni del rapporto di lavoro agile;

   conseguentemente, alcuni aspetti tradizionalmente disciplinati dalla contrattazione collettiva restano privi di specifica regolamentazione, come il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici alle prestazioni sostitutive di mensa, in altre parole, il diritto al buono pasto o al ticket restaurant;

   inoltre, le ragioni dell'urgenza hanno giustificato deroghe alle previsioni normative di cui alla legge n. 81 del 2017 e, significatamente, delle previsioni in materia di accordo individuale sulla base del quale dovrebbe essere gestito il lavoro agile;

   in assenza di specifica disciplina sul punto, è emersa la problematica inerente alla compatibilità tra buoni pasto e il lavoro agile;

   di fatto, stanno emergendo orientamenti contrapposti che corrispondono a trattamenti diversi adottati nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;

   da un lato, si ritiene che al lavoratore agile spetterebbero anche i buoni pasto laddove lo stesso fosse titolare del relativo diritto in caso di lavoro in presenza. Tale orientamento si fonda sul combinato disposto dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 20 della legge n. 81 del 2017 nella misura in cui si dispone che il lavoro agile è una modalità del rapporto di lavoro subordinato e che «il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

   dall'altro lato, al contrario, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 333 del 1992, il buono pasto non fa parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, salvo che la contrattazione collettiva non ne preveda una diversa qualificazione; conseguentemente, lo stesso non sarebbe dovuto in assenza di una specifica previsione sul punto che disciplini il contrario –:

   quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di chiarire i dubbi interpretativi e risolvere questa problematica che impatta in maniera concreta sulla vita quotidiana dei lavoratori.
(5-04422)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04422

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul riconoscimento del buono pasto al lavoratore che svolge l'attività lavorativa in modalità agile.
  Al riguardo, è doveroso premettere che il lavoro agile, si è rivelato uno strumento prezioso per coniugare, laddove possibile, la prosecuzione delle attività lavorative con l'esigenza di scongiurare il dilagare dell'infezione da COVID-19 tra la popolazione.
  Peraltro, l'adozione massiccia dello smart working nelle aziende private e nella pubblica amministrazione ha comportato la necessità per i lavoratori di riorganizzare i loro tempi e stili di vita.
  In particolare, per ciò che concerne i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, sulla scorta di questa esperienza e sulla base dei monitoraggi effettuati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che hanno evidenziato i risultati positivi del ricorso al lavoro agile in questo periodo emergenziale, l'obiettivo futuro è quello di individuare una soglia di implementazione del lavoro agile nella pubblica amministrazione non inferiore al 30 per cento.
  Anche per quanto riguarda i dipendenti privati, la promozione dello smart working, deve essere concepita non solo come misura volta al benessere del lavoratore e della sua famiglia al fine di conciliare le esigenze di vita privata e di lavoro, ma anche e soprattutto come uno strumento, un modello organizzativo ben più avanzato, utile e proficuo per l'azienda.
  In termini generali, tengo a sottolineare che il ricorso al lavoro agile non comporta una rivoluzione solo in termini organizzativi ma anche operativi e logistici direttamente connessi con un risparmio della spesa amministrativa e una riduzione dell'impatto ambientale.
  Dunque, questo nuovo modello lavorativo, disciplinato in particolare dalla legge 22 maggio 2017, n. 8, presenta alcuni aspetti che ancora non sono stati chiariti a livello regolamentare: uno di questi, riguarda i buoni pasto che il datore di lavoro, o l'amministrazione, può fornire ai propri dipendenti.
  Al riguardo, l'articolo 20, comma 1, della legge n. 8 del 2017 citata, dispone che «il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».
  Pertanto, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al riconoscimento del buono pasto e ciascun datore di lavoro, anche pubblico, può assumere le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Pertanto anche la corresponsione del buono pasto è legata alle determinazioni del contratto collettivo nazionale di riferimento.
  Ciò in considerazione che a questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non corrisponde un modello rigido ed uniforme al quale applicare in modo automatico le misure organizzative proprie dello svolgimento di attività lavorativa in presenza.
  Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico, n. 122 del 2017 – recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa – prevede che i buoni pasto, possono essere forniti a tutti quei lavoratori dipendenti, a tempo pieno, parziale o con un rapporto di collaborazione anche non subordinato, che non hanno a disposizione una mensa aziendale. Tali buoni possono essere resi anche al lavoratore che da contratto non ha diritto a una pausa pranzo.
  Molti datori di lavoro privati o amministrazioni pubbliche, durante le giornate di Smart Working, non erogano il buono pasto né permettono ai dipendenti di usufruire del servizio mensa. Questo perché il beneficio del buono pasto viene equiparato ad altri trattamenti compensativi, che però non impattano direttamente sul «trattamento economico» del lavoratore.
  In questi casi, si imputa la mancata erogazione del beneficio al fatto che il dipendente lavora da casa e quindi non avrebbe necessità di utilizzare un buono pasto.
  Diversamente, altre aziende o amministrazioni che garantiscono i buoni pasto in regime di lavoro agile, lo fanno seguendo il principio che lo Smart Working non vuol dire solamente lavorare da casa. Un dipendente, in una giornata di lavoro agile, può non lavorare dalla propria abitazione o recarsi presso uffici distaccati dell'azienda o dell'Amministrazione da cui dipende.
  Dunque, allo stato, anche il Ministero della pubblica Amministrazione ha precisato che, nel rapporto di lavoro pubblico, non si ravvisa motivo, per un intervento chiarificativo in ordine all'attribuzione del buono pasto per i lavoratori in modalità agile, in quanto questo specifico tema è demandato all'autonomia organizzativa di ogni singola amministrazione che può definirne gli aspetti, d'intesa con le rappresentanze sindacali. Le medesime considerazioni possono essere traslate anche nel rapporto di lavoro privato.
  Comunque mi preme sottolineare che, anche luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della pubblica amministrazione e nell'ottica di un rafforzamento del lavoro agile sempre più diffuso, anche nel futuro, il Ministero che rappresento è sicuramente disponibile, ad un confronto con i rappresentanti sindacali al fine di approfondire eventuali criticità.