ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04417

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 376 del 21/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIANNONE VERONICA
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 21/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
APRILE NADIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 21/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/07/2020
Stato iter:
22/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/07/2020
Resoconto GIANNONE VERONICA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
 
RISPOSTA GOVERNO 22/07/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 22/07/2020
Resoconto GIANNONE VERONICA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/07/2020

SVOLTO IL 22/07/2020

CONCLUSO IL 22/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04417
presentato da
GIANNONE Veronica
testo di
Martedì 21 luglio 2020, seduta n. 376

   GIANNONE e APRILE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   per tutto il periodo di allarme epidemiologico, medici, infermieri e assistenti sanitari hanno lavorato senza tregua per far fronte alla tragedia che si è abbattuta sul nostro Paese e tanti di loro hanno perso la vita, stroncati dal COVID-19;

   negli ultimi giorni è apparsa, su molte testate nazionali, una notizia a dir poco sconcertante: si è infatti, appreso che i medici di base, gli infermieri, i farmacisti e tutti i sanitari libero professionisti che hanno contratto il coronavirus assistendo i loro pazienti non saranno indennizzati per i danni subiti, e, nel caso in cui gli stessi siano deceduti a causa del contagio, nessun indennizzo spetterà ai loro familiari;

   a differenza di quanto accade per il personale sanitario dipendente da struttura pubblica o privata, al quale l'Inail riconosce l'aver contratto il COVID-19 come infortunio sul lavoro, le predette categorie di lavoratori – lasciati far fronte alla grave pandemia senza alcuna protezione – non potranno godere di alcun indennizzo in quanto le assicurazioni private, con cui gli stessi hanno stipulato le polizze assicurative, hanno dichiarato di non riconoscere alcun diritto risarcitorio, ritenendo il contagio da coronavirus escluso dall'indennizzo;

   si sono glorificati per mesi medici, infermieri, assistenti sanitari; sono stati chiamati «eroi», «angeli». Ora si prende atto che ci sono «eroi» di serie A ed «eroi» di serie B; i primi con tutele per l'infortunio subito e i secondi vittime, senza diritti e senza indennizzi –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per porre rimedio a questa iniqua disparità di trattamento, assicurando così ai medici di base, agli infermieri, ai farmacisti e a tutti i sanitari liberi professionisti che hanno contratto il coronavirus assistendo i loro pazienti, il diritto ad un risarcimento.
(5-04417)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04417

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative intende assumere il Ministero del lavoro per la problematica degli operatori sanitari libero-professionisti che hanno contratto il coronavirus e che allo stato sono sprovvisti di una copertura assicurativa da parte delle assicurazioni private.
  Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che i medici di base, gli infermieri, i farmacisti e tutti i sanitari libero-professionisti, in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non rientrano nell'assicurazione Inail.
  L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali si applica infatti soltanto in presenza di requisiti oggettivi, previsti dall'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica che individua le lavorazioni protette, e di requisiti soggettivi, indicati all'articolo 4 del medesimo decreto. Si tratta di un elenco tassativo, che richiede, ai fini dell'assicurazione obbligatoria e quindi della tutela assicurativa in caso di infortunio e malattia professionale, la ricorrenza di precisi requisiti.
  Per estendere l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori non indicati al citato articolo 4, sarà opportuno adottare una specifica norma che lo preveda espressamente.
  L'adozione di una normativa ad hoc è, ad esempio, avvenuta per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria in favore dei lavoratori dell'area dirigenziale, dei lavoratori parasubordinati e degli sportivi professionisti. Più recentemente, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è stata estesa anche in favore dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché in favore dei cosiddetti « riders».
  Per quanto riguarda l'impegno del Ministero che rappresento sulla tematica posta, mi preme evidenziare che l'INAIL, per la categoria dei medici, proprio a seguito delle nuove esigenze di tutela emerse in conseguenza della pandemia COVID-19 ha recentemente avviato specifiche interlocuzioni tecniche con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) e con alcune Federazioni dei medici per approfondire l'ipotesi di estensione della tutela Inail ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale.