ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04399

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 376 del 21/07/2020
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/03142
Firmatari
Primo firmatario: CORDA EMANUELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 21/07/2020
Stato iter:
29/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2020
Resoconto TOFALO ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 29/07/2020
Resoconto CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2020

DISCUSSIONE IL 29/07/2020

SVOLTO IL 29/07/2020

CONCLUSO IL 29/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04399
presentato da
CORDA Emanuela
testo di
Martedì 21 luglio 2020, seduta n. 376

   CORDA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono state adottate disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

   nel medesimo decreto, all'articolo 5, è stato previsto il bando di un concorso straordinario per il reclutamento nel ruolo dei marescialli riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

   il Ministero della difesa – direzione generale per il personale militare, con decreto n. 31/1D del 20 dicembre 2018 ha indetto un concorso interno straordinario per il reclutamento dei marescialli delle Forze armate riservato al personale militare del ruolo graduati e del ruolo sergenti assunti con la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

   tale concorso prevede modalità di selezione del tutto atipiche rispetto ai normali bandi di selezione essendo necessario, per i partecipanti, non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna e il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado in deroga anche ai vigenti limiti di età; inoltre, i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, se ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, ed è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio;

   la sanatoria attuata con il riordino delle carriere del 2017 e le modalità di svolgimento del concorso straordinario hanno prodotto sperequazioni e disparità di trattamento a danno di coloro che si sono arruolati seguendo gli ordinari iter concorsuali;

   quanto premesso genera inevitabilmente frustrazione e indignazione tra le donne e gli uomini delle Forze armate che hanno avviato ricorsi e petizioni in opposizione all'ingiustificata discriminazione che il citato concorso ha creato tanto nell'iter concorsuale quanto nei successivi profili e sviluppi di carriera e di impiego del personale militare;

   si ritiene, pertanto, ragionevole rinviare le nomine al grado di maresciallo dei vincitori dell'avvenuto concorso fino a quando non vi sia una pronuncia definitiva della magistratura –:

   quali sia la posizione assunta dal Ministro interrogato in merito alla questione esposta e quali iniziative ritenga sia necessario adottare.
(5-04399)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-04399

  Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stato previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il decreto legislativo n. 94/2017 che, novellando il Codice dell'ordinamento militare (COM) con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.
  Il provvedimento trova la sua ratio nella disciplina transitoria del decreto legislativo n. 196/1995 che prevedeva, per il personale arruolato ai sensi della legge 958/1986 (anche per quello in congedo da un limitato periodo di tempo) una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per Sergenti e Marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale.
  In particolare, i Sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge n. 212 del 1983 sono stati direttamente inquadrati nel servizio permanente, come disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995.
  I Sergenti e i Volontari che non avevano ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati, invece, ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata, in aderenza agli articoli 35 e 36 della medesima norma.
  Infine i Sergenti e Volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e, quindi, con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della stessa norma.
  Il legislatore, con il riordino dei 2017, ha quindi fatto proprie le linee tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario esclusivamente per coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio all'epoca previsto dalla legge n. 212 del 1983 (scuola dell'obbligo).
  Diversamente, l'allargamento della procedura concorsuale a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 avrebbe determinato un eccessivo favor – privo di un solido fondamento razionale e censurabile anche in sede di contenzioso – in un contesto normativo che già oggi consente una progressione interna verso il ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sottostanti.
  La determinazione del numero dei posti a concorso, ripartita per ruoli di provenienza e per Forza Armata di appartenenza, è demandata, ai sensi del citato articolo 2197-ter del COM, a un decreto del Ministero della difesa adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  La medesima norma prevede l'immissione dei vincitori del concorso nel ruolo dei Marescialli, con il grado di Maresciallo e corrispondenti, a decorrere dal 1o gennaio 2018 se provenienti dal ruolo Sergenti, e dal 1o luglio 2018 se provenienti dal ruolo dei Volontari in Servizio Permanente.
  I succitati vincitori, inoltre, è previsto siano tenuti a frequentare, qualora ritenuto necessario dalla Forza Armata di appartenenza, un corso di formazione ad hoc della durata massima di tre mesi; agli stessi sarà altresì assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.
  Alla luce di quanto rappresentato, l'individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento dei Marescialli e le correlate modalità di selezione risultano pienamente conformi al disposto dell'articolo 2197-ter del COM.
  Si rende noto, infine, che la Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto interdirigenziale n. 31/1D del 23 dicembre 2019, emanato di concerto con Autorità di pari rango del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha provveduto all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso in questione.