ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04376

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 374 del 17/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 17/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 17/07/2020
ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 17/07/2020
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/07/2020
Stato iter:
28/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/07/2020
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/07/2020

DISCUSSIONE IL 28/07/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

SVOLTO IL 28/07/2020

CONCLUSO IL 28/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04376
presentato da
SANGREGORIO Eugenio
testo di
Venerdì 17 luglio 2020, seduta n. 374

   SANGREGORIO, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono, nella quasi totalità dei casi, al regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, che prevede specifiche modalità di determinazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché agevolazioni procedurali per quanto riguarda la gestione documentale;

   al punto 6.2 della circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle entrate risponde alla domanda di quali siano i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991;

   tra le varie ipotesi si afferma che rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, ovvero la mera somministrazione di alimenti e bevande qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell'associazione risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva, senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato;

   tuttavia permangono ancora dei dubbi se i proventi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande possano considerarsi soggetti al suddetto regime forfetario anche qualora le attività siano effettuate senza che si svolga contemporaneamente una manifestazione sportiva (ad esempio in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre e altro);

   molte associazioni sportive dilettantistiche mettono a disposizione, in maniera del tutto occasionale e saltuaria, le proprie strutture per lo svolgimento di detti eventi – spesso anche per la mancanza di altre strutture idonee – e in tali occasioni somministrano anche alimenti e bevande, i cui proventi contribuiscono a finanziare la loro attività istituzionale –:

   se le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive come eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, e altro possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni sportive dilettantistiche e, di conseguenza, beneficiare del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991.
(5-04376)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04376

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive (feste popolari, eventi socio-culturali, sagre, etc.), possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali e, conseguentemente, beneficiare del regime forfetario di cui alla L. n. 398 del 1991.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è un particolare regime agevolativo, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
  La circolare n. 18/E del 1o agosto 2018 ha chiarito che l'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è limitata alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
  Come chiarito al paragrafo 6.2 della circolare n. 18/E del 2018, richiamata nell'interrogazione, rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica (resta ferma l'esclusione da IRES – ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 – per i proventi derivanti dalle attività da ultimo citate qualora le stesse siano rese nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni chiarite nel precedente paragrafo 3.6. della medesima circolare n. 18/E del 2018).
  Relativamente all'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 l'attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro.
  Restano escluse, invece, dal concetto di attività connesse agli scopi istituzionali, le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).
  I proventi conseguiti in relazione alle predette attività non connesse con gli scopi istituzionali non potranno quindi rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991 e per gli stessi troveranno applicazione le regole generali di imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali.
  In altri termini, nel caso di specie la somministrazione di alimenti e bevande avverrebbe al di fuori della pratica delle discipline sportive per le quali l'ente è iscritto nel Registro Coni e in concomitanza con eventi socio-culturali, come feste popolari e sagre, di natura completamente estranea all'attività sportiva esercitata dall'ente.
  È da considerare, inoltre, che nel caso di eventi, feste popolari e sagre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarebbe effettuata esclusivamente nei confronti degli associati o dei tesserati praticanti l'attività sportiva, ma sarebbe estesa probabilmente anche a soggetti estranei all'ente sportivo.
  Ciò posto, in merito alla questione rappresentata nell'interrogazione si fa presente che qualora le somministrazioni di alimenti e bevande siano effettuate da associazioni sportive dilettantistiche al di fuori del contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, ecc., non aventi diretta connessione con agli scopi istituzionali e non costituendo, quindi, il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico (lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica), in tal caso dette somministrazioni non potranno rientrare nel regime di tassazione agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991.
  Per completezza si segnala che in merito poi al carattere di occasionalità e saltuarietà che connoterebbe ad avviso degli interroganti dette attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che come chiarito con risoluzione n. 286/E del 2007, in base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ripreso peraltro anche nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002), la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione, fra l'altro, della sua rilevanza economica.