ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04375

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 374 del 17/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 17/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/07/2020
Stato iter:
28/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/07/2020
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/07/2020

DISCUSSIONE IL 28/07/2020

SVOLTO IL 28/07/2020

CONCLUSO IL 28/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04375
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Venerdì 17 luglio 2020, seduta n. 374

   UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto Crescita) convertito con legge n. 58 del 2019 ha in introdotto un nuovo sconto fiscale del 70 per cento per chi rientra in Italia dal 1° gennaio 2020, contro il 50 per cento previsto norme precedenti, sul reddito da dichiarare, per un periodo di cinque anni. Lo sconto sale al 90 per cento in caso di trasferimento di residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. L'agevolazione è prorogata per altri cinque anni, ma con il taglio al 50 per cento in caso di figli a carico o acquisto di una prima casa al rientro in Italia o nei 12 mesi precedenti;

   tale previsione di legge ha purtroppo prodotto una reale disparità di trattamento fiscale tra i moltissimi italiani rimpatriati prima del 1° gennaio 2020;

   l'articolo 13-ter della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», stabilisce l'istituzione del Fondo controesodo presso il Ministero dell'economia e delle finanze: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo Controesodo, con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso»;

   detto fondo è così finalizzato ad estendere le agevolazioni fiscali vigenti per i lavoratori rimpatriati a decorrere dal 30 aprile 2019. Resta tuttavia l'esclusione dall'incentivo per tutti coloro, lavoratori o ricercatori, che sono rientrati precedentemente al 30 aprile 2019 –:

   quando il Ministro interrogato intenda emanare il citato decreto ministeriale in cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo Controesodo a favore di chi è rientrato dopo il 30 aprile 2019 trattandosi di uno strumento importante per i tanti connazionali che hanno deciso di scommettere nuovamente sull'Italia e che in assenza di nuove misure di «trattenimento» rischiano di ritornare all'estero.
(5-04375)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04375

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 124 del 2019, convertito con modificazione dalla legge 157 del 2019 che prevede l'istituzione del Fondo cosiddetto Controesodo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro.
  In particolare, l'onorevole sollecita l'adozione del decreto Ministeriale con cui vengono definiti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazione del suddetto Fondo Controesodo.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova delineare prioritariamente il quadro di riferimento normativo vigente.
  Con l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 il regime fiscale degli impatriati è stato potenziato prevedendo espressamente, al comma 2, che tale potenziamento si rendesse applicabile nei confronti delle persone fisiche che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall'anno 2020.
  Per questi soggetti l'agevolazione fiscale, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa, doveva consistere nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 30 per cento di tali redditi. Il potenziamento in argomento riguarda (rispetto alle agevolazioni previste per i soggetti già residenti in Italia prima del 2020), l'incremento, per il primo quinquennio, dal 50 al 70 per cento della percentuale di non imponibilità. È previsto, inoltre, come ulteriore ampliamento della misura agevolativa, che le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020 possano fruire, per un ulteriore quinquennio dell'abbattimento del 50 per cento del reddito di specie prodotto a condizione che abbiano almeno un figlio minorenne o a carico o qualora diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il medesimo trasferimento.
  Con l'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019. In base alla nuova formulazione le predette agevolazioni fiscali (abbattimento del 70 per cento nel primo quinquennio e, alle condizioni previste, del 50 per cento nel secondo quinquennio) spettano, a decorrere dall'anno 2019, ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 (in sostanza coloro che rientrano in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 e che quindi maturano i 183 giorni utili per acquisire nel 2019 la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR) «e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».
  Nel successivo comma 2 dell'articolo 13-ter, in considerazione del riconoscimento retroattivo del regime potenziato degli impatriati a nuovi soggetti (i rientrati dal 30 aprile al 2 luglio 2019 che in assenza della modifica normativa sarebbero stati destinatari della sola agevolazione consistente nella concorrenza del 50 per cento del reddito di specie prodotto nei primi cinque anni) è stato istituito nello stato di previsione del MEF il fondo «controesodo» con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, disponendo che i criteri di accesso al predetto fondo, fino ad esaurimento dello stesso, fossero stabiliti con decreto del MEF.
  Per i predetti soggetti, la somma stanziata, pertanto, dovrebbe coprire i maggiori costi derivanti dall'incremento dal 50 al 70 per cento dell'agevolazione fiscale nel primo quinquennio e dall'intero importo della riduzione del 50 per cento dell'imponibile fiscale per l'eventuale secondo quinquennio.
  Ciò posto, sono in corso, presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli approfondimenti istruttori preordinati all'attuazione della disposizione in argomento che presenta talune criticità.
  L'agevolazione, infatti, consiste in una riduzione di imponibile (in sostanza una deduzione) che tuttavia mal si concilia con un predeterminato tetto di spesa suscettibile di determinare una eventuale procedura di assegnazione selettiva.
  Un ulteriore elemento di complessità, che rende problematica l'attuazione della norma in discorso, è rappresentato dalla circostanza che il costo relativo all'agevolazione fiscale del secondo quinquennio è eventuale perché subordinato alla presenza di un figlio minorenne o a carico ovvero all'acquisto in Italia di un'unita immobiliare residenziale.