Legislatura: 18Seduta di annuncio: 372 del 15/07/2020
Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 15/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 15/07/2020 ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/07/2020
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/07/2020
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/07/2020
RITIRATO IL 17/07/2020
CONCLUSO IL 17/07/2020
SANGREGORIO, SCHULLIAN, EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono, nella quasi totalità dei casi, al regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, che prevede specifiche modalità di determinazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché agevolazioni procedurali per quanto riguarda la gestione documentale;
al punto 6.2 della circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle entrate risponde alla domanda di quali siano i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991;
tra le varie ipotesi si afferma che rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, ovvero la mera somministrazione di alimenti e bevande qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell'associazione risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva, senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato;
tuttavia permangono ancora dei dubbi se i proventi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande possano considerarsi soggetti al suddetto regime forfetario anche qualora le attività siano effettuate senza che si svolga contemporaneamente una manifestazione sportiva (ad esempio in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre e altro);
molte associazioni sportive dilettantistiche mettono a disposizione, in maniera del tutto occasionale e saltuaria, le proprie strutture per lo svolgimento di detti eventi - spesso anche per la mancanza di altre strutture idonee - e in tali occasioni somministrano anche alimenti e bevande, i cui proventi contribuiscono a finanziare la loro attività istituzionale –:
se le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive come eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, e altro possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni sportive dilettantistiche e, di conseguenza, beneficiare del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991.
(5-04368)