ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04343

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 370 del 13/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 13/07/2020
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 08/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/07/2020
Stato iter:
08/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 08/10/2020
Resoconto GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/07/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/10/2020

DISCUSSIONE IL 08/10/2020

SVOLTO IL 08/10/2020

CONCLUSO IL 08/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04343
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Lunedì 13 luglio 2020
modificato
Giovedì 8 ottobre 2020, seduta n. 405

   RIZZETTO, ROTELLI, GALANTINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   si apprende che la regione Lazio ha negato, ingiustamente, la cassa integrazione a molti lavoratori del settore artigiano, anche sostenuta da alcune condotte dell'Inps;

   al riguardo, due aziende artigiane locali hanno convenuto in giudizio l'Inps per l'ingiustificato rifiuto da parte dell'Istituto di erogare la cassa integrazione in deroga riconosciuta per il Covid-19 a favore dei propri dipendenti, nonostante fosse stata legittimamente autorizzata dalla regione Lazio, in base ad accordo quadro con le parti sociali regionali;

   i ricorsi sono stati accolti, stabilendo il pagamento della cassa integrazione guadagni in deroga per emergenza epidemiologica Covid-19, in favore dei dipendenti delle due aziende artigiane, così come autorizzate dalla regione Lazio. Infatti, le suddette aziende, con organico inferiore a sei dipendenti non sono obbligate a iscriversi a un fondo bilaterale ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e hanno pertanto diritto alla cassa integrazione guadagni in deroga ex comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

   a quanto è dato sapere, la regione Lazio, in concomitanza con la decisione sui ricorsi, con propria determinazione n. G07675, del 1° luglio 2020, ha revocato oltre tremila decreti di autorizzazione al pagamento della cassa integrazione in deroga a favore di altrettante aziende artigiane, facendo venir meno, di fatto, il sostegno al reddito a migliaia famiglie;

   tali deroghe appaiono agli interroganti illegittime, anche perché rinnegano l'accordo quadro regionale stipulato, in data 24 marzo 2020, tra la regione Lazio e le parti sociali regionali. Tra l'altro, si pongono in contraddizione con quanto stabilito in sede giurisdizionale sulla cassa integrazione alle imprese artigiane;

   si tratta di una condotta, secondo gli interroganti ingiustificata, in contrasto con le esigenze del tessuto economico-produttivo dell'Italia, costituita in prevalenza da realtà aziendali di piccole dimensioni;

   si stanno mettendo in grave difficoltà le imprese del territorio che senza ammortizzatori sociali saranno costrette a chiudere con inevitabile perdita di ulteriori posti di lavoro;

   appare agli interroganti assurdo che aziende e lavoratori che avevano fatto legittimo affidamento sul pagamento dell'integrazione salariale si siano visti revocare tale sostegno dalla regione Lazio, senza validi motivi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, a tutela di tali lavoratori e imprese, che sono rimasti all'improvviso senza cassa integrazione.
(5-04343)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04343

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla situazione di alcune imprese che sono state escluse dalla possibilità di fruire della cassa integrazione in deroga prevista per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  In particolare, le due società artigiane cui si riferisce l'interrogazione hanno adito, in via di urgenza, con distinti ricorsi, depositati il 16 maggio 2020, il Tribunale di Viterbo, per ottenere un provvedimento che dichiarasse l'INPS tenuta al pagamento della CIG in deroga, in favore dei rispettivi dipendenti, sulla base di un'autorizzazione della regione Lazio rilasciata con determina n. 4953, del 28 aprile 2020.
  Il Giudice del Lavoro di Viterbo, con ordinanze in data 1o luglio 2020, ha accolto le domande delle società artigiane.
  Avverso tali provvedimenti, tuttavia, l'INPS ha proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies codice di procedura civile, chiedendone la revoca sia per motivi procedimentali (vizio di nullità della notifica), sia in considerazione della revoca dell'autorizzazione da parte della Regione per entrambe le società.
  Va evidenziato che in ogni caso l'Inps nei due reclami ha anche rappresentato l'infondatezza della prospettazione delle parti ricorrenti circa l'impossibilità da parte delle società artigiane con un numero di dipendenti inferiore a 6 di chiedere al Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito FSBA) l'assegno ordinario previsto dall'articolo 27, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.
  In tal senso, non appare corretta l'affermazione degli Onorevoli interroganti circa l'insussistenza di obbligo di iscrizione al Fondo bilaterale delle aziende con organico inferiore a sei dipendenti.
  Infatti, l'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede invero che «L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti», ma tale limite dimensionale, peraltro non replicato nel successivo articolo 27, vale solo ai fini dell'obbligo di istituzione. Una volta istituito il Fondo, si applica il relativo Regolamento, che non prevede alcun limite dimensionale. L'articolo 2 del Regolamento prevede invero che «Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in coerenza con l'assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (confronta nota prot. 8178 dell'11 aprile 2016 e n. 14241 del 9 ottobre 2017), le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».
  Del resto, tale impostazione, risponde al dettato e alla ratio dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le regioni e le province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
  La Cassa integrazione in deroga COVID-19 è, dunque, una misura emergenziale con carattere di residualità, che ha la funzione di assicurare sostegno al reddito di quei lavoratori (esclusi i lavoratori domestici) per i quali non siano già previste altre o diverse forme di tutela dalla complessiva disciplina in materia di ammortizzatori sociali. E tra questi non rientrano le aziende artigiane già tutelate con l'assegno FSBA.
  A tal riguardo è possibile anche evidenziare che il TAR Lazio con un decreto cautelare richiesto da un artigiano non iscritto al FSBA ha così disposto: «accoglie l'istanza e per l'effetto ordina all'Ente Nazionale Bilaterale dell'Artigianato e al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato di consentire senza indugio all'odierno ricorrente la presentazione della domanda di concessione dell'assegno ordinario di integrazione salariale» (ordinanza del 26 maggio 2020).
  Il TAR Lazio ha, dunque, sospeso la procedura di iscrizione al Fondo ed ha obbligato il FSBA a predisporre una semplice richiesta per ottenere l'integrazione salariale senza assunzione di un vincolo contributivo. Ciò da un lato conferma che gli artigiani possono in via esclusiva rivolgersi al FBSA e non all'INPS e che la prestazione loro spettante è l'assegno previsto dal Fondo e non la CIG-COVID19 che, si ribadisce, ha soltanto carattere residuale.
  Con riferimento alla vicenda richiamata nell'atto ispettivo in oggetto pertanto la regione Lazio, condotti gli opportuni approfondimenti, è pervenuta all'annullamento dei decreti di cassa integrazione in deroga per le aziende appartenenti al settore, in un percorso concordato con l'INPS.
  Infine, nel sottolineare che il tema oggetto dell'interrogazione è all'attenzione del Governo, segnalo che, sotto questo profilo, si sta lavorando a una profonda riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali.
  La novella punta a snellire l'impianto normativo e procedurale e a superare la frammentarietà e la disorganicità che ad oggi connotano la regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. 148 del 2015, completando e rendendo strutturale quel percorso già avviato con i decreti «Cura Italia», «Rilancio» e «Agosto».
  Come è noto, al riguardo è stata già nominata una commissione, composta da cinque esperti, che è già al lavoro.
  Più nel dettaglio, il nuovo sistema sarà caratterizzato da una vocazione all'universalismo: saranno coinvolte nel meccanismo assicurativo le imprese di tutti i settori produttivi e tutti i lavoratori, ivi inclusi i lavoratori autonomi e quelli impiegati con tipologie contrattuali cosiddette atipiche.
  Non verranno tuttavia trascurate le necessarie differenziazioni, legate alla dimensione aziendale e alle specificità dei diversi settori produttivi.
  Tratto caratterizzante del nuovo sistema di ammortizzatori sarà la stretta complementarietà con le misure di politica attiva finalizzate al mantenimento occupazionale o al reinserimento dei lavoratori tramite una riqualificazione professionale e un accrescimento delle competenze individuali utili a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nell'ottica di attenuare il divario tra domanda e offerta di lavoro.