ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04314

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 368 del 08/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOCATELLI ALESSANDRA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 08/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 08/07/2020
BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 08/07/2020
DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 08/07/2020
FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 08/07/2020
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 08/07/2020
SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 08/07/2020
TIRAMANI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 08/07/2020
ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 08/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/07/2020
Stato iter:
09/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/07/2020
Resoconto LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 09/07/2020
Resoconto LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/07/2020

SVOLTO IL 09/07/2020

CONCLUSO IL 09/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04314
presentato da
LOCATELLI Alessandra
testo di
Mercoledì 8 luglio 2020, seduta n. 368

   LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI e ZIELLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la Corte costituzionale, nella camera di consiglio dei 23 giugno 2020, ha ritenuto inadeguata e insufficiente la pensione riconosciuta dalla legge in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità;

   a giudizio della Corte, l'importo della citata pensione (rivalutato, per l'anno 2020, a 286,81 euro) non garantisce i «mezzi necessari per vivere» e, conseguentemente, si pone in violazione dell'articolo 38 della Costituzione, ai sensi del quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»;

   è stato affermato, pertanto, che il cosiddetto «incremento al milione» (pari a 516,46 euro), da tempo previsto per vari trattamenti pensionistici dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, debba essere esteso ex nunc nei riguardi di tutti gli invalidi civili totali con reddito inferiore a 6.713,98 euro, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età;

   al momento, per ottemperare alla citata sentenza della Corte costituzionale, è siate prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 89-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, attualmente in fase di conversione in legge);

   le risorse in questione, tuttavia, risultano insufficienti ad assicurare l'erogazione dell'incremento pensionistico disposto dalla Corte costituzionale, anche considerando i soli invalidi civili totali con reddito inferiore a 6.713,98 euro;

   inoltre, al fine di evitare fratture sociali fra invalidi civili totali e parziali, si ritiene indispensabile una riforma più ampia delle citate prestazioni assistenziali che vada nella direzione di prevedere adeguati incrementi anche a beneficio degli invalidi civili non direttamente toccati dalla sentenza della Consulta, inclusi quelli con percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento, che pure percepiscono per il loro sostentamento il medesimo assegno, irrisorio, di euro 286,81;

   a questo scopo, il Gruppo Lega-Salvini Premier ha presentato una pluralità di strumenti parlamentari, già prima della sentenza della Corte costituzionale, senza tuttavia ricevere la dovuta attenzione da parte del Governo –:

   con quali iniziative e risorse intenda intervenire per tutelare adeguatamente i diritti degli invalidi civili totali e parziali, alla luce della decisione della Corte costituzionale citata in premessa.
(5-04314)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-04314

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, pongono l'attenzione sulla recente pronuncia della Corte costituzionale che, nell'affrontare il tema della pensione in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, ha dichiarato illegittime le previsioni normative che quantificano l'importo della pensione.
  Mi preme sottolineare che ad oggi la notizia sopra riportata è stata diffusa dall'Ufficio Stampa della Corte costituzionale, atteso che il testo della sentenza non è stato ancora depositato. Come riportato dagli interroganti, la Consulta ha ritenuto che l'assegno mensile oggi riconosciuto ai soggetti invalidi totalmente inabili al lavoro non sia adeguato a garantire i mezzi necessari per vivere e che ciò comporta una violazione del diritto riconosciuto dall'articolo 38, comma 1, della Costituzione, principio cardine che garantisce l'assistenza e la previdenza sociale nel nostro Stato.
  Nel prendere atto che la materia affrontata dalla Corte riguarda un tema molto delicato, posso in questa sede evidenziare che il Ministero che rappresento ed il Governo si è da subito attivato per porre in campo gli strumenti per ottemperare a quanto stabilito dalla Consulta ed infatti, come correttamente riportato dagli interroganti, nella conversione del Decreto Rilancio è stato inserito l'articolo 89-bis, recante «Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile», che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere ad ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
  Risulta chiaro che trattandosi di un tema delicato dovrà essere adottato un testo normativo al quale il Governo sta già lavorando ed il cui testo non potrà che essere affinato a seguito della pubblicazione della menzionata sentenza.
  Per completezza, mi preme sottolineare che soltanto grazie all'introduzione del Reddito di Cittadinanza con il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019 sono stati fissati i livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP), finalizzati a garantire un livello minimo vitale di reddito, di contrasto quindi alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.
  Peraltro, Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, che intendono combattere la soglia minima di povertà, sono accessibili – ove si sia in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno, economici e patrimoniali previsti dalla norma – anche da parte dei soggetti che già beneficiano della pensione di cui si discute. Si evidenzia, inoltre, che nel reddito ISEE richiesto per accedere al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza non vengono computati i benefìci sociali non sottoposti alla prova dei mezzi, tra i quali rientra anche la pensione di inabilità civile. Pertanto, già in base alla normativa vigente, sussistono delle misure di sostegno al reddito che, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili con il beneficio oggetto della presente interrogazione.