ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04241

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CURRO' GIOVANNI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 25/06/2020
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 25/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2020
Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/06/2020
Resoconto ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/06/2020
Resoconto ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/06/2020

DISCUSSIONE IL 25/06/2020

SVOLTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04241
presentato da
CURRÒ Giovanni
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   CURRÒ, GIULIODORI, ZANICHELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», ha introdotto all'articolo 20, commi da 1 a 5, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e ha previsto la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione;

   si prevede, inoltre, che detti periodi possano essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e che l'onere è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi;

   nel citato articolo 20, al comma 6, si dispone: 6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente: «5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda» –:

   se ritenga di chiarire in quali casi di accoglimento di una domanda di riscatto per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria sia applicabile la deducibilità dell'onere corrisposto per il riscatto del corso legale di laurea di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, determinato ai sensi del suindicato comma 5-quater.
(5-04241)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04241

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento alla deducibilità dell'onere corrisposto per il riscatto del corso legale di laurea di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 chiede di sapere, con particolare riferimento agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in quali casi di accoglimento di una domanda di riscatto sia applicabile la deducibilità dell'onere, determinato ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2019, n. 26, ha introdotto per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione.
  Lo stesso decreto-legge n. 4, con riferimento ai corsi di studio universitari, prevede che è consentita la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, «l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».
  In relazione alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, l'INPS, con circolare del 25 luglio 2019, n. 106, ha precisato che il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019, non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi universitari, che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione.
  Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-quater e sono, quindi, confermate le istruzioni fornite dall'istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
  Ai fini fiscali, pertanto, in via ordinaria, si fa presente che gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto degli anni di laurea possono essere interamente dedotti dal reddito complessivo fino a concorrenza del medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  Come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 20 marzo 2001, sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1o gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento.
  Se i contributi, invece, sono versati a favore degli «inoccupati» da familiari di cui gli stessi risultino «fiscalmente a carico», a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi (cfr. la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E).
  Per completezza, si segnala che, nell'ipotesi in cui si eserciti l'opzione per il cosiddetto regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dell'onere contributivo sostenuto. Espressamente, l'articolo 1, comma 64, della stessa legge n. 190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfettario «i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge» escludendo, pertanto, i contributi versati facoltativamente.
  Tuttavia, se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall'attività in regime forfettario, risulti titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, lo stesso potrebbe fruire della deduzione (ex articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR) o della detrazione dell'onere sostenuto dall'imposta lorda.