Legislatura: 18Seduta di annuncio: 358 del 17/06/2020
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/06/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17/06/2020 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17/06/2020 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/09/2020
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/06/2020
DAGA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il complesso sistema di distribuzione delle risorse idriche all'interno del distretto dell'Appennino Meridionale, la vetustà di alcune infrastrutture e l'esigenza di accelerare gli investimenti soprattutto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali infrastrutture, l'annoso problema della dispersione idrica e l'urgenza di affrontare l'effetto dei cambiamenti climatici e i pesanti effetti delle crisi idriche che si succedono annualmente rilevano la necessità di far ripartire quanto prima gli investimenti in questo settore e in quest'area in particolare del nostro Paese;
il 17 giugno è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità ed è urgente prendere impegni concreti su questo fronte;
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, recante Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, «Costituiscono funzioni residue dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ai sensi degli articoli 88, n. 12, 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le seguenti: a) progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria di cui all'articolo 3, punto d), del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, relative a bacini idrografici interregionali individuati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984; b) esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza, fintantoché non siano eventualmente trasferite ad altri ai sensi delle leggi vigenti; c) studi e ricerche connesse alle funzioni residue di cui alle lettere precedenti. Inoltre l'ente può provvedere ad interventi in quanto strumento tecnico-esecutivo, su incarico o concessione delle regioni e degli enti locali territoriali, riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica»;
l'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato e integrato dall'articolo 24, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dall'articolo 1, comma 327, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che «Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci, costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
l'articolo 1, comma 905, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che «All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200.000 Euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020»;
l'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'adozione del piano nazionale di interventi per il settore idrico –:
quale sia lo stato di avanzamento delle iniziative per la costituzione della suddetta società per azioni a totale capitale pubblico necessaria per implementare una più efficace progettazione e realizzazione degli interventi relativi alle grandi infrastrutture idriche delle regioni afferenti all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.
(5-04187)