ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04179

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 358 del 17/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: BOLOGNA FABIOLA
Gruppo: MISTO-POPOLO PROTAGONISTA - ALTERNATIVA POPOLARE
Data firma: 17/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCONI ANDREA MISTO-MAIE - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 17/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 17/06/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04179
presentato da
BOLOGNA Fabiola
testo di
Mercoledì 17 giugno 2020, seduta n. 358

   BOLOGNA e CECCONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2017, n. 166, veniva emanato il «Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;

   l'articolo 2 del citato decreto introduce un comma 1-ter all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 163 del 2009, che disciplina «il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 ai soggetti nati al di fuori del periodo previsto nei commi 1 e 1-bis [1958-1966] che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo»;

   il punto 3, lettera b), dell'Allegato A del regolamento prevede, quale documentazione sanitaria a corredo della domanda di indennizzo, quella relativa «alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (± 2 giorni per entrambi gli indicatori)». All'ultimo periodo dello medesimo punto 3 viene precisato che «l'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento sanitario»;

   la concreta attuazione del regolamento citato, atto a riconoscere un risarcimento alle vittime di talidomide, concerne la sfera dei diritti delle persone con disabilità che sono vittime di talidomide;

   la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 55/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui l'indennizzo ivi indicato è riconosciuto ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, dalla «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», anziché dalla «medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

   stante la difficoltà di reperire e fornire una prescrizione medica così risalente nel tempo, occorre superare la produzione della prescrizione medica del farmaco come condicio sine qua non per il riconoscimento dell'indennizzo, quando dal punto di vista amministrativo e clinico siano stati rispettati tutti i requisiti previsti dal legislatore –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga necessario delineare un percorso con i soggetti affetti da sindrome da talidomide volto a garantire loro la certezza del diritto all'indennizzo ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2017, n. 166, adottando conseguentemente ogni ulteriore utile iniziativa per il riconoscimento del danno agli aventi diritto.
(5-04179)