ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04131

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 354 del 10/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: GALANTINO DAVIDE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 10/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 10/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 10/06/2020
Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/06/2020
Resoconto GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2020
Resoconto TOFALO ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 25/06/2020
Resoconto GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/06/2020

SVOLTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04131
presentato da
GALANTINO Davide
testo di
Mercoledì 10 giugno 2020, seduta n. 354

   GALANTINO e DEIDDA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il concorso interno straordinario per titoli ed esami bandito a mezzo decreto 31/d, pubblicato il 20 dicembre 2018 sul Giornale ufficiale della difesa ed avente ad oggetto la indizione di «concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento Marescialli delle Forze armate», ha stabilito l'ammissione alla partecipazione esclusivamente per il personale, arruolato ai sensi della legge n. 958 1986 e successive modificazioni e transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo Sergenti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché nei primi tre concorsi utili per l'immissione in ruolo dei Volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 35, comma 2 e dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 196 del 1995, la cui ratio è ispirata al riordino dei ruoli militari;

   la commissione esaminatrice ha escluso alcuni arruolati ai sensi della citata legge n. 958 del 1986;

   i militari sostengono la tesi della illegittimità di tale esclusione, a loro giudizio conseguenza di un'errata interpretazione del bando. Infatti non si sarebbe tenuto conto che nel foglio matricolare dei militari esclusi vi fosse riportato chiaramente che erano stati arruolati ai sensi della legge n. 958 e transitati in servizio permanente dopo i 24 mesi di servizio da volontari con i primi 3 concorsi utili. A quanto consta agli interroganti, preciserebbero inoltre di essere stati esclusi dopo esser stati invitati a firmare un modulo contenente la dichiarazione di non essere stati arruolati con legge n. 958 del 1986;

   l'esclusione è stata motivo di numerose impugnazioni del bando dinanzi al Tar. In caso di soccombenza, l'Amministrazione potrebbe incorrere in un grave esborso economico a fronte delle numerose richieste di risarcimento del danno, oltre ad un grave danno all'immagine delle Forze armate;

   il Ministero della difesa in ordine alle interrogazioni parlamentari sullo stesso tema, si è espresso affermando che il concorso prevede un criterio di anzianità. Tuttavia, all'interrogante risulta che è stato ammesso al concorso il personale dell'Aeronautica e della Marina non arruolato con la legge n. 958, come specifica il bando, escludendo di fatto tale criterio –:

   se intenda assumere le iniziative di competenza al fine di permettere a tutto il personale militare in servizio, arruolato in forza della legge n. 958 del 1986, identiche progressioni di carriera già oggetto di numerosi procedimenti giudiziari bandendo eventualmente un nuovo concorso riservato a tale personale.
(5-04131)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-04131

  La risposta all'interrogazione oggi in discussione riprende i contenuti di un precedente intervento del Governo, dinanzi a questa Commissione, in data 13 febbraio 2020, sul medesimo argomento.
  Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stato previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il Decreto legislativo n. 94/2017 che, novellando il Codice dell'Ordinamento Militare con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.
  Il provvedimento trova la sua ratio nella disciplina transitoria del Decreto legislativo n. 196/1995 che prevedeva, per il personale arruolato ai sensi della legge 958/1986 (anche per quello in congedo da un limitato periodo di tempo), una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per Sergenti e Marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale.
  Infatti:
   i Sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso (per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge 212/1983) sono stati inquadrati nel servizio permanente (articolo 34, comma 12, del decreto legislativo 196/95);
   i Sergenti e i Volontari che non avevano invece ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata (articoli 35 e 36 del decreto legislativo 196/95);
   i Sergenti e Volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e quindi con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 del decreto legislativo 196/1995.

  Il legislatore, con il riordino del 2017, ha quindi fatto proprie le linee tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario esclusivamente per coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio all'epoca previsto dalla legge n. 212 del 1983 (scuola dell'obbligo).
  Diversamente, l'allargamento della procedura concorsuale a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 avrebbe determinato un eccessivo favor – privo di un solido fondamento razionale e censurabile anche in sede di contenzioso – in un contesto normativo che già oggi consente una progressione interna verso il ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sottostanti.
  Alla luce di quanto rappresentato, l'individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento dei Marescialli e le correlate modalità di selezione risultano pienamente conformi al disposto dell'articolo 2197-ter del Codice dell'Ordinamento Militare.
  Relativamente, infine, alla illegittimità dell'esclusione di alcuni militari dalle procedure concorsuali «conseguenza di un'errata interpretazione del bando», la competente Direzione Generale del Personale Militare ha riferito che a seguito di verifiche svolte sull'intera procedura concorsuale sono effettivamente emersi 3 casi di esclusioni di personale appartenente alla Marina Militare che, in ragione dell'incompleta trascrizione risultante nei relativi Fogli matricolari, erano stati inizialmente esclusi dalla procedura stessa.
  In tale contesto, accertata la sussistenza dei requisiti previsti, tutti i militari sono stati riammessi al concorso in argomento e, quindi, dichiarati vincitori e immessi nel Ruolo Marescialli, di cui:
   n. 2 candidati, con Decreto n. 31/1D del 23 dicembre 2019 emanato di concerto con Autorità di pari rango del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Corpo;
   n. 1 candidato, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0176062 del 6 maggio 2020.

  Per quanto precede, la procedura concorsuale in argomento si è definitivamente conclusa, conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia.