ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 353 del 09/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 09/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 09/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/06/2020
Stato iter:
10/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/06/2020
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/06/2020
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/06/2020

SVOLTO IL 10/06/2020

CONCLUSO IL 10/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04109
presentato da
SANGREGORIO Eugenio
testo di
Martedì 9 giugno 2020, seduta n. 353

   SANGREGORIO e GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 sull'istituzione dell'Irap dispone che – riguardo alla determinazione della base imponibile – l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale;

   anche le istruzioni relative al modello Irap chiariscono che «se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione, per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.»;

   quindi, oltre al caso di impiego di personale per almeno tre mesi in regioni diverse, non è previsto né dalla norma di legge né dalle istruzioni del modello Irap un diverso caso che preveda la ripartizione territoriale dell'imponibile ovvero dell'imposta;

   nei casi di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla variazione di domicilio fiscale, comportanti la variazione di regione, non esistono pronunciamenti ufficiali in merito al comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione;

   pertanto, se l'impresa trasferisce la propria unica sede in corso d'anno, lavorando per un periodo esclusivamente nella regione A e per il restante periodo esclusivamente nella regione B, in assenza di «forza lavoro», sorgono dubbi in merito alle; modalità di riparto;

   in caso di trasferimento della sede legale di una società (e, dunque, del domicilio fiscale) nel corso dell'esercizio, in assenza di ulteriori indicazioni, sembra all'interrogante che, per il versamento dell'imposta, occorra fare riferimento al domicilio fiscale valido al termine dell'esercizio stesso –:

   se, in caso di mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in un'altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio.
(5-04109)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04109

  Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che ai fini Irap l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in caso di attività esercitata in più regioni per più di tre mesi, detta un criterio proporzionale di ripartizione della base imponibile basato sull'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale utilizzato.
  Gli Onorevoli, rilevano, altresì, che nel caso di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla modifica di domicilio fiscale che comportano la variazione di Regione, detto criterio non sembra applicabile e, pertanto, non è chiaro il comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione annuale.
  Ciò premesso, gli interroganti chiedono «se, in mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997 se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta, proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Nel caso di trasferimento di sede di una società da una Regione all'altra, in mancanza di impiego di personale a qualunque titolo utilizzato – a tal fine è indifferente la qualifica, la funzione (ad esempio, dirigenti, operai, impiegati, ecc.) e la tipologia del rapporto contrattuale (ad esempio, a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time, formazione lavoro, ecc.), sono, altresì, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – detto criterio di ripartizione della base imponibile Irap tra le Regioni non è utilizzabile.
  Al fine di ripartire la base imponibile Irap tra la Regione in cui il soggetto ha avuto la sede legale prima del trasferimento e quella dove ha la sede legale a seguito del trasferimento, deve essere considerato che ai sensi dell'articolo 15 del decreto Irap «L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato».
  Dal combinato disposto di tale disposizione, che detta un criterio di spettanza dell'imposta, nella Regione in cui la produzione è realizzata, con l'articolo 21 del menzionato decreto istitutivo dell'Irap, secondo cui «Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», si può desumere che il coerente criterio da utilizzare per effettuare il riparto è quello di ripartizione proporzionale della base imponibile Irap in base al tempo, criterio che tiene conto della circostanza che il contribuente ha avuto il domicilio fiscale per una frazione di periodo in una Regione e per l'altra frazione di periodo in un'altra Regione, in ciascuna delle quali ha realizzato una parte del valore netto annuale della produzione netta.
  Resta impregiudicata la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti del trasferimento in presenza di comportamenti volti ad ottenere vantaggi fiscali indebiti.
  Infine, si fa presente che i soggetti passivi IRAP che producono la relativa base imponibile in diverse regioni, ferma restando la compilazione del quadro IR (Sezione I) della dichiarazione IRAP concernente la ripartizione della base imponibile e dell'imposta, non sono invece tenuti a suddividere su base regionale i versamenti effettuati tramite modello F24, ma possono imputare i pagamenti alla regione prevalente ovvero a quella corrispondente alla sede legale/domicilio fiscale.