Legislatura: 18Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 04/06/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 04/06/2020
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/06/2020
FERRI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
venivano emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto-nautica da diporto»;
nel paragrafo «Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti», al punto 2 della sezione «Disciplina del servizio di assistenza bagnanti presso strutture balneari in emergenza rischio di contagio da virus Covid-19» venivano qualificati gli assistenti ai bagnanti quali operatori di primo soccorso, prevedendo per gli stessi la sottoposizione preventiva (prima dell'assunzione) e periodica al test di controllo della positività al Covid-19 (tampone o test sierologico), il cui esito dovrà essere reso noto al datore di lavoro;
la regione Toscana, tenuto conto delle suddette linee guida, emanava l'ordinanza n. 60 con cui «integrava gli ambiti di soggetti di cui alle ordinanze n. 23, 39 e 54 con l'ulteriore categoria degli assistenti bagnanti prevedendo che per questi i test sierologici rapidi siano effettuati con oneri a carico delle Aziende sanitarie»;
nelle ordinanze n. 23, 39 e 54 la regione Toscana ha concesso la possibilità per alcune categorie di soggetti di sottoporsi a test sierologici esclusivamente «su base volontaria» con spese a carico del Servizio sanitario nazionale senza prevedere alcuna obbligatorietà;
il richiamo da parte della regione Toscana alle ordinanze n. 23, 39 e 54 (incluso l'Allegato A «istruzioni al datore di lavoro» della ordinanza regionale Toscana n. 54/2020) comporta, quindi, che la sottoposizione al test sierologico, anche per la categoria degli assistenti bagnanti, debba intendersi esclusivamente su «base, volontaria»;
nel quadro della gerarchia delle fonti, le «Linee guida» avrebbero essenzialmente valore di «raccomandazione», e non dovrebbero considerarsi in senso proprio sovraordinate alla normativa regionale;
ciò nonostante, a quanto consta all'interrogante, le capitanerie di porto della regione Toscana, tra le altre, interpretano in senso vincolante le «Linee guida» emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ritengono che gli assistenti bagnanti siano obbligati a sottoporsi ai test sierologici prima della assunzione e periodicamente ed, altresì, pretendono che gli stessi assistenti bagnanti mostrino il risultato del test sierologico al personale C.P. in caso di controllo –:
se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative volte a chiarire in maniera univoca l'ambito di operatività e l'efficacia delle «Linee guida», per favorirne una chiara applicazione ed evitare contrasti tra discipline ai vari livelli territoriali.
(5-04082)