ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 348 del 27/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 27/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAGI RICCARDO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA 27/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/05/2020
Stato iter:
28/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/05/2020
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
 
RISPOSTA GOVERNO 28/05/2020
Resoconto VARIATI ACHILLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 28/05/2020
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/05/2020
Resoconto BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/05/2020

SVOLTO IL 28/05/2020

CONCLUSO IL 28/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04055
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 27 maggio 2020, seduta n. 348

   GEBHARD e MAGI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 29 novembre 2019 il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 25, congiuntamente all'articolo 2, del Patto sui diritti civili e politici; più precisamente, il Comitato ha concluso che l'Italia ha violato il diritto dei ricorrenti Staderini e De Lucia (e con loro di tutti i cittadini italiani) di partecipare alla vita politica e al governo del Paese senza ostacoli irragionevoli attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare;

   il Patto sui diritti civili e politici è uno dei principali trattati del sistema di protezione delle Nazioni Unite; l'Italia lo ha ratificato il 15 settembre 1978; il Comitato, composto da 18 esperti indipendenti rappresentati tutti gli Stati delle Nazioni Unite, è l'organismo preposto ad assicurare che gli Stati contraenti lo rispettino;

   le conclusioni all'unanimità del Comitato nel caso Staderini e De Lucia v. Italia (Comm. 2656/2015) affermano che le violazioni sono state determinate dalla presenza nella legge n. 352 del 1970 di «restrizioni irragionevoli» al diritto dei cittadini di promuovere referendum, in quanto la raccolta firme è impedita dall'obbligo per i promotori di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione, senza però che la legge ne garantisca la disponibilità; dal mancato intervento delle istituzioni a cui Staderini e De Lucia si erano rivolti per denunciare l'assenza di autenticatori; dalle inadempienze di molti comuni (che non consentivano di firmare o non informavano) e dall'assenza di pubblica informazione sulla campagna referendaria;

   il Comitato ha dato all'Italia 180 giorni per porre rimedio alle violazioni, incluso un atto di scusa formale alle vittime della violazione, la traduzione e pubblicazione della decisione del Comitato «diffondendola il più ampiamente possibile», e l'adozione di misure per evitare il ripetersi di violazioni simili, inclusa la modifica della legge che regola i referendum;

   la nuova legge, in particolare, dovrà assicurare ai promotori dei referendum strumenti per autenticare le firme, garantire che la raccolta firme si possa tenere negli spazi più frequentati dai cittadini (ad esempio, piazze e centri commerciali privati) e assicurare che la popolazione sia informata delle raccolte referendarie e della possibilità di prenderne parte;

   i 180 giorni dati all'Italia scadono alla fine di maggio 2020, e nulla di quanto richiesto dal Comitato è stato fatto dal Governo –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di ottemperare alla decisione di cui in premessa.
(5-04055)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-04055

  Signor Presidente, On.li Deputati,
  come richiamato dagli Onorevoli interroganti la comunicazione individuale presentata nel 2015 dai Signori Mario Staderini e Michele De Lucia al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, in merito alla presunta violazione da parte dello Stato italiano del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, è stata parzialmente accolta.
  In quella sede i ricorrenti hanno sostenuto che i requisiti previsti dalla legge n. 352 del 25 maggio 1970, recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del Popolo» tra cui, in particolare, la modalità di autenticazione delle firme raccolte per lo svolgimento di referendum innanzi a pubblico ufficiale, nonché l'assenza di spazi di informazione mediante servizio pubblico, avrebbero impedito loro l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 25 del Patto internazionale, concernente il diritto di partecipazione dei cittadini alla vita politica.
  Il predetto Comitato delle Nazioni Unite, accogliendo parzialmente le tesi dei ricorrenti, ha rilevato una violazione dell'articolo 25 e dell'articolo 2 del Patto, con riguardo alla procedura di raccolta delle firme prevista dalla legge n. 352 del 1970, ritenendo sussistente «un'irragionevole restrizione» all'esercizio dei diritti dei ricorrenti nella misura in cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale per l'autentificazione delle firme raccolte, senza la contemporanea adozione di procedure idonee ad assicurare la loro presenza.
  L'ordinamento giuridico italiano, come noto, prevede nella Carta costituzionale, tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, gli istituti del referendum abrogativo di leggi o atti aventi forza di legge e l'iniziativa popolare nella formazione delle leggi.
  In particolare, l'articolo 75 della Costituzione stabilisce che l'indizione di referendum abrogativi debba essere richiesta da 500.000 elettori o, in alternativa da 5 Consigli regionali, tenuto conto che un'iniziativa referendaria incide sulla funzione legislativa ordinariamente riservata alle Camere.
  La disciplina dei referendum e dell'iniziativa popolare è contenuta nella summenzionata legge del 1970 e, più in particolare, nell'articolo 8, ove viene previsto che la richiesta di referendum debba essere effettuata mediante la raccolta delle firme degli elettori su appositi fogli recanti l'oggetto del referendum, le generalità del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali dell'anagrafe questi è iscritto.
  In merito alla rilevanza che nel nostro ordinamento riveste il requisito dell'autenticazione della firma dei sottoscrittori, va rilevato che in tema di consultazioni popolari, l'adempimento richiesto costituisce un elemento essenziale del procedimento previsto, a tutela della regolarità delle consultazioni elettorali.
  La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova ma un requisito prescritto «ad substantiam actus» per garantire la certezza della firma apposta e l'identità del sottoscrittore.
  Si tratta, quindi, di un elemento essenziale, la cui mancanza, secondo la legge, non determina un'irregolarità suscettibile di essere sanata ma è sanzionata con la nullità della sottoscrizione che, pertanto, può riverberarsi sulla legittimità della richiesta della consultazione ove non sia raggiunto il numero prescritto di firme valide apposte dagli elettori.
  L'atto di autentica richiede la necessaria presenza dell'ufficiale autenticante al momento della raccolta della firma in quanto tale circostanza attribuisce pubblica fede rispetto a quanto verificatosi davanti allo stesso ufficiale autenticante.
  La mancata presenza del pubblico ufficiale al momento della firma dell'elettore esporrebbe al rischio di dover convocare consultazioni referendarie basate su sottoscrizioni di provenienza non accertata che, quindi, potrebbero non essere rappresentative di quella quota parte di corpo elettorale individuata dalla Costituzione italiana come legittimata a richiedere i referendum abrogativi.
  Va peraltro ricordato che il legislatore, con diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, da ultimo nel 2017 con la legge n. 165 del 3 novembre, ha ampliato le categorie previste dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, agevolando il procedimento di raccolta delle firme, prevedendo un'ampia platea di soggetti giuridici abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni, tra i quali i notai, i giudici di pace, i cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri degli enti locali, nonché i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
  Si soggiunge, altresì, che i promotori dei referendum, ovvero le forze politiche, le associazioni e i comitati, in occasione della raccolta delle firme si sono sempre avvalsi della facoltà di installare e organizzare nelle pubbliche vie delle postazioni per fornire un'adeguata informativa al corpo elettorale e per l'autentica delle sottoscrizioni.
  Nel riconoscere la delicatezza delle questioni poste dall'interrogante, si evidenzia che il Comitato interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha prontamente provveduto a pubblicare sul proprio sito le decisioni assunte dal Comitato delle Nazioni Unite, così come dallo stesso richiesto nella parte dispositiva della pronuncia adottata.
  La CIDU ha richiesto, altresì, commenti ed aggiornamenti alle Amministrazioni interessate, entro i termini fissati dal Comitato delle Nazioni Unite, ovvero 180 giorni, prorogati di ulteriori 60 giorni a causa della pandemia da Covid 19, con scadenza al prossimo mese di giugno.
  Sul delicato tema il Ministero dell'interno, per i profili di competenza, non mancherà di fornire ogni utile contributo.