ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 347 del 26/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/05/2020
Stato iter:
27/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/05/2020
Resoconto RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/05/2020
Resoconto RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/05/2020

SVOLTO IL 27/05/2020

CONCLUSO IL 27/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04046
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo di
Martedì 26 maggio 2020, seduta n. 347

   RUGGIERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia delle entrate aveva disposto che, per il calcolo del premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti ex articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020, occorreva utilizzare il rapporto tra le ore effettuate e le ore lavorabili, non considerando le legittime assenze dal lavoro;

   con la risoluzione n. 18 del 9 aprile del 2020 l'Agenzia delle entrate ha fatto marcia indietro ammettendo, in alternativa al calcolo ad ore, anche il calcolo per presenza (a prescindere dalle ore lavorate) e specificando che le assenze dal lavoro non rilevano ai fini del calcolo;

   la nuova risoluzione avalla il calcolo per presenza proposto dalla Guardia di finanza e dalle altre amministrazioni del comparto, tuttavia rischia di penalizzare comunque i finanzieri che hanno lavorato con turni di servizio in deroga da 12 ore, molto frequenti nel periodo di emergenza –:

   quali iniziative intenda assumere affinché i giorni di «RP» (riposo programmato) riconosciuti ai finanzieri a seguito di turni di servizio in deroga da 12 ore siano calcolati come presenza, così come sarebbe avvenuto nel caso di calcolo ad ore.
(5-04046)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04046

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle modalità di calcolo ai fini dell'attribuzione del premio di euro 100,00 previsto dall'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020 in favore dei lavoratori dipendenti per il periodo di marzo 2020. Ciò con particolare riferimento alle modalità di calcolo dei giorni di riposo (cd. «RP») riconosciuti ai finanzieri a seguito di turni di servizio in deroga da 12 ore.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, con un reddito complessivo da lavoro dipendente – nell'anno precedente – di importo non superiore a 40.000 euro, un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
  La disposizione prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro».
  In linea con la formulazione della norma, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'ammontare del riconoscimento spettante al lavoratore, occorre considerare il rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili (cfr. circolare 3 aprile 2020, n. 8/E) o, in alternativa, il rapporto tra i giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili, come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso (cfr. risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E).
  A prescindere dalle modalità di calcolo (ore o giorni), per la determinazione dell'ammontare del premio, dunque, non si potrà che tenere conto del solo periodo di lavoro durante il quale il lavoratore ha effettivamente svolto l'attività lavorativa presso la propria sede.
  Ciò premesso, il Comando Generale della Guardia di finanza, tenuto conto del tenore dell'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e degli indirizzi condivisi con le altre Amministrazioni del Comparto «Difesa/Sicurezza», ha disposto, con apposita circolare del 19 maggio u.s., che, ai fini della determinazione dell'incentivo previsto dalla predetta norma, in caso di svolgimento da parte dei militari del Corpo del servizio giornaliero per 12 ore consecutive, mediante il raddoppio/prolungamento del turno previsto per l'orario d'obbligo alternato al riposo programmato (c.d. «R.P.»), ciascuna giornata di riposo programmato equivale a un giorno di effettiva presenza in servizio.