ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03999

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 342 del 19/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2020
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2020
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2020
GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2020
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2020
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2020
MINARDO ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2020
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/05/2020
Stato iter:
20/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/05/2020
Resoconto DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/05/2020
Resoconto DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/05/2020

SVOLTO IL 20/05/2020

CONCLUSO IL 20/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03999
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Martedì 19 maggio 2020, seduta n. 342

   MURELLI, DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – cosiddetto Decreto Cura Italia – aveva introdotto una norma a termine di tutela occupazionale generale al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   nello specifico, la disposizione aveva previsto il divieto di licenziamento dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero il 17 marzo 2020, per 60 giorni, quindi valido fino alla mezzanotte del 16 maggio 2020;

   il ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto rilancio che, stanti le bozze in circolazione modifica il predetto termine in cinque mesi, e dunque la sua mancata entrata in vigore, ha creato un vulnus normativo difficilmente colmabile;

   da domenica scorsa, infatti, non vige più alcun divieto e, quindi, di conseguenza, ogni impresa che lo ritenga opportuno potrà licenziare i propri dipendenti anche per motivi economici;

   tale vuoto pone anche un altro problema, quello della retroattività della legge, poiché, quand'anche a giorni entri in vigore la nuova norma che proroga il divieto a cinque mesi, nei fatti l'atto negoziale compiuto in vacatio legis – il licenziamento per l'appunto – è perfettamente valido;

   la criticità riguarda non tanto i licenziamenti collettivi, per i quali la procedura è più lunga e, dunque, anche un paio di giorni di finestra non creano problemi, quanto piuttosto per il licenziamento individuale che per perfezionarsi deve necessariamente arrivare al destinatario in forma scritta e la giurisprudenza ritiene valida anche la doppia spunta blu su Whatsapp (tribunale di Catania, ordinanza del 27 giugno 2017; tribunale di Roma, sentenza del 30 ottobre 2017 n. 8802/2017);

   non è altresì una soluzione percorribile quella di invogliare il datore di lavoro che abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo in tale periodo a revocare il recesso medesimo, consentendo la possibilità di far richiesta, contestualmente, del trattamento di integrazione salariale, perché – è oramai chiaro a tutti – la Cassa integrazione guadagni non sarà sufficiente a coprire le reali necessità temporali;

   alla luce di quanto esposto suona per gli interroganti come una beffa la promessa del Presidente del Consiglio «nessuno resterà indietro» –:

   se ed in che termini il Ministro interrogato intenda porre rimedio al vuoto normativo segnalato in premessa e quali siano le reali ragioni per cui a sette giorni dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio in diretta tv l'annunciato decreto non sia ancora arrivato neanche alla firma del Quirinale.
(5-03999)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03999

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla ritardata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto «Decreto Rilancio» ed in particolare alle problematiche che tale ritardo potrebbe creare in materia di licenziamenti collettivi, stante la disposizione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 18 del 2020 che aveva previsto il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, divieto valido fino al 16 maggio u.s..
  Al riguardo, mi corre l'obbligo di evidenziare il lavoro svolto fino ad ora dal Ministero che rappresento, che sin dalla prima emergenza COVID che ha inizialmente interessato solo alcune zone del nostro territorio e che si è poi estesa a tutto il Paese, è stato impegnato in prima linea nella definizione immediata delle norme idonee ad arginare gli effetti della crisi e al contempo dirette al sostegno di migliaia di lavoratori e di imprese.
  Con specifico riferimento ai lamentati ritardi nella pubblicazione del cosiddetto «Decreto Rilancio» va detto innanzitutto che deve essere chiara la portata della manovra pari a due leggi bilancio: sono stanziati complessivi 55 miliardi per la ripresa dell'Italia post lockdown e sono messe in campo misure per ogni settore economico e di attività.
  Il Ministero che rappresento è stato primariamente coinvolto nella definizione delle norme che si sono preoccupate di coprire esigenze di lavoratori ed imprese, cercando di guardare a tutto campo il quadro economico nazionale, le difficoltà delle famiglie, delle diverse tipologie di lavoratori, dei diversi contesti socio economici.
  Il Ministero del lavoro si è impegnato con tutte le proprie forze sin da subito e per il decreto rilancio ha inviato quasi immediatamente la propria piattaforma di norma che si sono andate via via affinando in esito alle interlocuzioni con i vari attori istituzionali e con il ministero dell'economia che ha il portafoglio delle risorse economiche.
  Non si è perso tempo anche nella consapevolezza che molti posti di lavoro erano e sono a rischio.
  La disposizione sul divieto di licenziamento è stata pensata e studiata proprio a tutela dei lavoratori più deboli ed esposti al rischio di perdere il lavoro. Il mio Ministero ha definito testi e relazioni e li ha rimessi nelle mani del Ministero dell'economia, capofila del provvedimento, che evidentemente ha avuto bisogno di affinare testi e distribuzione delle risorse disponibili, ma siamo certi che alla luce del combinato disposto della norma che prevede il rinnovo della cassa integrazione ordinaria e di quella in deroga e dell'articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, operando una modifica sostanziale dell'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede in capo al datore di lavoro il divieto di licenziamento per 5 mesi a far data dal 17 marzo 2020, nonché la possibilità di recedere dal licenziamento intimato al lavoratore e di consentire l'accesso alle misure di ammortizzatori sociali, previste nel decreto-legge n. 34 del 2020, i posti di lavoro siano stati messi in salvo.
  Nel ribadire che il Ministero che rappresento ha assicurato con il decreto Rilancio continuità e rafforzamento alle misure adottate nella prima fase di emergenza, rassicuro che l'azione ministeriale continuerà ad essere condotta con il massimo impegno al fine di garantire l'applicazione delle norme dirette a sostenere la tutela del lavoro e le imprese.