ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03997

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 342 del 19/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIANNONE VERONICA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 19/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGLIARDI MANUELA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 19/05/2020
PEDRAZZINI CLAUDIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 19/05/2020
BENIGNI STEFANO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 19/05/2020
SILLI GIORGIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 19/05/2020
SORTE ALESSANDRO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 19/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/05/2020
Stato iter:
20/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/05/2020
Resoconto GAGLIARDI MANUELA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
 
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/05/2020
Resoconto GAGLIARDI MANUELA MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/05/2020

SVOLTO IL 20/05/2020

CONCLUSO IL 20/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03997
presentato da
GIANNONE Veronica
testo di
Martedì 19 maggio 2020, seduta n. 342

   GIANNONE, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI e SORTE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del prodotto interno lordo stimata, secondo gli ultimi dati, attorno all'8 per cento;

   tra i soggetti più colpiti dalla pandemia figurano i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, che si sono visti costretti a sospendere o ridurre la propria attività per effetto delle misure di contenimento del contagio;

   professionisti e lavoratori autonomi non possono beneficiare, per sostenere il proprio reddito, degli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori dipendenti;

   talune limitate misure di sostegno sono state previste dal decreto-legge n. 18 del 2020;

   tra le citate misure, rientra il cosiddetto reddito di ultima istanza istituito a beneficio dei lavoratori autonomi iscritti alle Casse private dall'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020;

   il reddito di ultima istanza costituisce un contributo una tantum di 600 euro a beneficio dei lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti alle Casse private di previdenza che abbiano conseguito, nell'anno 2019, un reddito inferiore ai 35.000,00 euro ovvero dei medesimi lavoratori che, dichiarando un reddito compreso tra 35.000 e 55.000 euro, abbiano riportato un calo del fatturato;

   dai soggetti beneficiari del reddito di ultima istanza sono esclusi tutti coloro che percepiscono una pensione, di qualsiasi importo e natura;

   il servizio Rai TGR Liguria del 10 maggio 2020, ha riportato il caso di una mamma genovese, libera professionista iscritta all'Ordine degli architetti, esclusa dal beneficio in quanto titolare di una pensione indiretta di reversibilità ai superstiti del marito deceduto;

   tale pensione ammonterebbe a circa 40 euro lordi mensili, di cui euro 31,70 per lei ed euro 10,50 per il figlio di sei mesi, nato dopo la morte del papà –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di situazioni peculiari, analoghe a quella riportata dalla stampa relativa alla professionista a cui è stato negato l'accesso al reddito di ultima istanza in quanto beneficiaria di una pensione di reversibilità malgrado tale pensione ammontasse a circa 40 euro lordi mensili e, conseguentemente, quali iniziative urgenti intenda adottare per ovviare al verificarsi di casi paradossali come quello descritto in premessa e, in particolare, per prevedere, per quanto attiene all'esclusione dalle misure di sostegno a beneficio di professionisti e lavori autonomi, una distinzione tra coloro che percepiscono una pensione diretta e indiretta e, comunque, in ragione dell'entità della medesima.
(5-03997)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03997

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sul reddito di ultima istanza istituito dal decreto «cura Italia», riportando il caso di una libera professionista esclusa dal beneficio perché titolare di una pensione di reversibilità, seppur di somma esigua.
  In relazione a quanto richiesto dall'interrogante, si rappresenta preliminarmente che il Governo che rappresento è stato sin dall'inizio ben consapevole delle difficoltà che anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti avrebbero attraversato a causa della pandemia da COVID-19, che ha procurato la paralisi dell'economia nazionale e la diminuzione di qualsiasi reddito da lavoro autonomo.
  Con questa consapevolezza ci si è battuti per l'inserimento dell'articolo 44 nel decreto-legge 18 decreto noto come «cura Italia» e per la sua rapida ed effettiva attuazione attraverso l'adozione dei necessari decreti ministeriali indispensabili a dare corso alla misura.
  Il Fondo che consente l'erogazione del reddito di ultima istanza è stato rifinanziato con il decreto Rilancio che ha previsto l'aumento del tetto di spesa di oltre 700 milioni di euro per consentire di far fronte alle richieste provenienti dalle platee interessate. Questo sforzo fortemente sostenuto dal Ministro del lavoro è frutto della profonda consapevolezza delle necessità di sostenere categorie che hanno avuto il fermo quasi totale della propria attività.
  In ordine al caso specifico riportato nella interpellanza e sul quale mi riservo di fare i doverosi approfondimenti, va precisato che l'INPS con la circolare n. 49/2020 ha specificato che per i beneficiari iscritti all'INPS (tra gli altri, i liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata nonché i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago) l'incompatibilità sussiste soltanto con la titolarità di un trattamento pensionistico diretto e non anche con quello di reversibilità.
  Il Ministero che rappresento ha cercato di ovviare ad alcune difficoltà applicative connesse all'erogazione delle indennità previste dalle norme adottate e presenti ad esempio nel Decreto «cura Italia» e che erano sorte in questa prima fase emergenziale, tant’è che nel decreto-legge cosiddetto Rilancio, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata altresì chiarita la cumulabilità delle suddette indennità anche con l'assegno ordinario di invalidità.