Legislatura: 18Seduta di annuncio: 339 del 13/05/2020
Primo firmatario: PRISCO EMANUELE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020 CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020 GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020 ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020 DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020 BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020 VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020 MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020 FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 13/05/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 14/05/2020 Resoconto PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 14/05/2020 Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) REPLICA 14/05/2020 Resoconto PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA
DISCUSSIONE IL 14/05/2020
SVOLTO IL 14/05/2020
CONCLUSO IL 14/05/2020
PRISCO, DONZELLI, CIABURRO, GALANTINO, ROTELLI, DEIDDA, BUTTI, VARCHI, MASCHIO e FERRO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», all'articolo 1, comma 1, lettera p), dispone che «le amministrazioni di appartenenza possono (...) rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020 (...) prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso»;
la suddetta previsione, che mira a garantire il regolare svolgimento dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate attraverso il ricorso a modalità didattiche compatibili con lo stato d'emergenza sanitaria, non tiene in alcun conto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale sussistono le medesime esigenze di completamento dei percorsi di formazione avviati, dal momento che a partire dal 9 marzo 2020 sono stati sospesi i corsi che erano stati già programmati nell'ambito delle facoltà assunzionali e di progressione di carriera per l'anno 2020;
appare oltremodo urgente garantire la regolare formazione dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche alla luce dei contestuali concorsi interni del personale qualificato, oltre al turnover previsto, al fine di scongiurare il determinarsi di gravi carenze di personale in un Corpo che risulta, in questa fase, particolarmente necessario per l'espletamento delle competenze istituzionali ordinarie, ivi comprese quelle di protezione civile che con sempre maggiore frequenza è chiamato ad assolvere –:
se non ritenga di adottare iniziative per sanare la disparità di garanzie fornite ai Corpi dello Stato rispetto alla possibilità di ultimare i percorsi di formazione avviati, estendendo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le citate previsioni del DPCM 26 aprile 2020, al fine di garantire l'accesso ai ruoli e le progressioni di carriera.
(5-03973)
Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
in relazione alla tematica segnalata dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso all'articolo 1, comma 1, lettera p), è stata introdotta una norma di carattere transitorio che consente alle Forze di polizia e alle Forze armate, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, di rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del relativo personale.
Tale disposizione è limitata ai corsi in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020. Per gli stessi è previsto anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.
Come rilevato dagli onorevoli interroganti la norma in esame non prevede anche il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Al riguardo, occorre precisare che, alla data del 9 marzo scorso, erano in corso di svolgimento l'87o e l'88o corso di formazione per allievi Vigili del fuoco – rispettivamente avviati il 7 ottobre e il 23 dicembre 2019 – nonché quello relativo a 41 vicedirettori in prova, presso l'istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Invero l'Amministrazione dell'interno, già prima dell'entrata in vigore delle richiamate norme, si era posta il problema della salvaguardia dell'attività formativa in corso e, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo dell'11 marzo 2020, aveva inquadrato tale attività fra quelle espletabili a distanza.
Per ciascuno dei suddetti corsi, che non sono stati sospesi, si è provveduto a rimodulare il relativo programma, con lo sviluppo degli argomenti dalle rispettive residenze dei corsisti. Quindi, al fine di consentire lo svolgimento di procedure formative, garantendo il rispetto delle norme indicate nei provvedimenti sin qui adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, detti corsi sono stati riprogrammati con la modalità della formazione a distanza assistita, già sperimentata in passato per l'attuazione di altri corsi di formazione.
Si precisa, altresì, che tale modalità è stata utilizzata sia per i corsi relativi alle selezioni interne che per quelli connessi alle nuove assunzioni nelle varie qualifiche del personale del Corpo Nazionale, salvaguardando, in tal modo, sia l'esigenza di progressione in carriera del personale già in servizio, sia quella di garantire un costante potenziamento degli organici del Corpo.
Ciò premesso, in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento anche dei prossimi corsi di formazione per il personale del Corpo nazionale, richiamata dagli Onorevoli interroganti, desidero evidenziare come, proprio in questi giorni, sono state predisposte per l'inserimento nel decreto-legge cosiddetto Rilancio, proposte normative, volte a garantire – oltre alla riduzione del citato corso per i vicedirettori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – la possibilità per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, di rideterminare le modalità di svolgimento, sia delle procedure assunzionali che dei prossimi corsi di formazione, assicurando le necessarie condizioni di sicurezza, derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.