ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03971

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 339 del 13/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: FORNARO FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 13/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/05/2020
Stato iter:
14/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/05/2020
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 14/05/2020
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 14/05/2020
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/05/2020

SVOLTO IL 14/05/2020

CONCLUSO IL 14/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03971
presentato da
FORNARO Federico
testo di
Mercoledì 13 maggio 2020, seduta n. 339

   FORNARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i segretari comunali svolgono un ruolo fondamentale nell'attività delle amministrazioni comunali, in particolare in quelle dei piccoli comuni;

   in diverse occasioni gli stessi, in ragione della loro professionalità ed esperienza, chiedono il trasferimento ad altre amministrazioni dello Stato;

   una situazione di incertezza legata ai criteri per concedere il nulla osta ai trasferimenti produce una serie di difficoltà alle amministrazioni comunali, a quelle dello Stato che intendono avvalersi dei segretari e a coloro che hanno fatto la richiesta di trasferimento;

   spesso sono state rilevate difformità di trattamenti nelle concessioni del nulla osta per il trasferimento dei segretari alle amministrazioni dello Stato, anche in base all'appartenenza geografica delle sedi di segreteria –:

   quanti nulla osta al trasferimento di segretari comunali ad altre amministrazioni dello Stato siano stati dati, a partire dal 1o gennaio 2019, in base a quali criteri siano stati concessi e se si tratti di criteri uniformi.
(5-03971)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-03971

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  prima di entrare nel merito della questione posta dall'interrogante va preliminarmente evidenziato che l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali presenta, allo stato, una carenza di iscritti che determina delle criticità soprattutto in riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.
  In tale contesto, dunque, è necessario responsabilmente valutare le richieste di trasferimento dei segretari comunali e provinciali, conciliando le opposte esigenze che sottendono l'esame di ogni istanza: da un lato, l'aspettativa del segretario di poter maturare esperienze professionali anche in amministrazioni diverse rispetto a quella di appartenenza; dall'altro, la necessità di dover comunque assicurare livelli minimi di servizio nei confronti di comuni e province.
  Va anche evidenziato che l'istituto della mobilità volontaria del pubblico dipendente – disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – subordina il trasferimento volontario del lavoratore al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, a fronte di un'istanza di mobilità, l'amministrazione è tenuta ad accertare, ex lege, la compatibilità del trasferimento con le proprie preminenti esigenze organizzative e di gestione.
  Nell'ambito del descritto quadro normativo, con circolare del Ministero dell'interno dello scorso 4 febbraio sono stati definiti, in un'ottica di piena trasparenza, i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento volontario dei segretari comunali e provinciali, rafforzandone il legame con le esigenze organizzative e di gestione dell'Albo, sia a livello territoriale che nazionale.
  Tenuto conto che l'Albo nazionale è articolato, in sezioni regionali, il diniego o l'assenso al transito di un segretario nei ruoli di altra pubblica amministrazione è rilasciato all'esito di un articolato procedimento.
  Sul presupposto, infatti, che una consapevole valutazione non possa prescindere da un obiettivo apprezzamento di merito di ogni singolo caso, l'istruttoria delle richieste di mobilità contempla una fase preliminare svolta dall'Albo regionale, in quanto più direttamente in grado di valutare le implicazioni e le possibili criticità operative derivanti dall'eventuale accoglimento dell'istanza; ciò, in relazione alla funzionalità degli enti locali compresi nel relativo ambito territoriale.
  Il processo valutativo si conclude, quindi, con un più ampio apprezzamento svolto dall'Albo nazionale che, sulla scorta delle considerazioni tenute a livello locale, esprime l'unitaria e sintetica valutazione delle esigenze di funzionamento dell'amministrazione, ponderando, tra gli altri, i possibili processi di mobilità infra-regionale dei segretari, nonché i tempi di reclutamento di nuovi iscritti.
  È dunque evidente che la citata carenza di segretari, particolarmente avvertita in taluni ambiti territoriali, va tenuta in debito conto in sede di valutazione delle istanze. Soprattutto in quei contesti gli iscritti, anche se già titolari di enti più popolosi, possono utilmente contribuire all'obiettivo di assicurare la copertura delle sedi vacanti dei comuni più piccoli, spesso privi di titolare, mediante il conferimento di incarichi di reggenza a scavalco.
  In relazione ai dati richiesti dall'interrogante, si rappresenta che i nulla osta al trasferimento dei segretari comunali ad altre amministrazioni rilasciati dal 1o gennaio 2019 alla data odierna, risultano complessivamente pari a 30 unità, di cui 9 nel corrente anno.
  Nell'avviarmi alla conclusione, mi preme evidenziare come il Governo è intervenuto di recente con specifiche misure normative finalizzate proprio a superare le criticità derivanti dalle carenze in organico, prevedendo altresì una semplificazione delle procedure di reclutamento dei segretari stessi. Con la legge n. 8 del 28 febbraio 2020, è stata, infatti, prevista la riduzione della durata del corso-concorso di formazione (da 18 a 6 mesi) e del tirocinio pratico (da 6 a 2 mesi), riduzione che si applica anche alle procedure di reclutamento in corso.
  Per i piccoli comuni – ove si registra la maggior carenza di segretari – è stata introdotta la possibilità di conferire le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo di un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
  È stata prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni una quota dei posti del concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso.
  Da ultimo è stata disposta l'istituzione di una sessione aggiuntiva al concorso COA 6, destinata a 223 borsisti e finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
  Oltre a tale procedura, nell'ottica di assicurare con regolarità nuove iscrizioni all'Albo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019 è stato autorizzato l'avvio di un'ulteriore selezione, relativa al settimo corso-concorso (COA 7), finalizzata all'assunzione 171 nuovi segretari comunali.